Cassazione Penale, Ordinanza n. 09606/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza riguarda un imputato che aveva ottenuto l'applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e che ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. Il ricorso viene però ritenuto proposto al di fuori dei casi consentiti per impugnare la sentenza di patteggiamento: la doglianza non attiene infatti all'espressione della volontà dell'imputato, né al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non ricompresi tra quelli tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La censura del ricorrente è stata formulata in relazione ai criteri di commisurazione della pena, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo non è ammesso nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento.
art. 444 c.p.p.
È la base della sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti oggetto di impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi inerenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere che, nel caso di specie, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è soggetto a motivi tassativi; non sono ammissibili censure generiche sulla motivazione o sulla dosimetria della pena se non riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Il sindacato di legittimità sul patteggiamento non può essere utilizzato per riesaminare in via ordinaria i criteri di cui all'art. 133 c.p., salvo che la doglianza si traduca in una delle specifiche violazioni deducibili contro quel tipo di sentenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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