Cassazione Penale, Sentenza n. 8434/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catania che li ha riconosciuti responsabili del reato (artt. 110, 624-bis, comma 3 cod. pen.) per aver, in concorso, introdotto e sottratto beni dall'abitazione e dall'esercizio commerciale attiguo. Contestano: 1) la qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, sostenendo che l'azione furtiva è stata monitorata dalle forze dell'ordine e che non si è mai realizzata una disponibilità autonoma e effettiva della refurtiva; 2) la valutazione delle circostanze (violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen.), chiedendo l'esclusione della recidiva e/o l'applicazione prevalente delle attenuanti generiche fino all'esclusione della recidiva, tenuto conto della lontananza temporale dei precedenti e delle condizioni economiche degli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto il rilievo manifestamente infondato: benché la polizia osservasse l'azione, gli imputati avevano già acquisito la piena signoria della refurtiva — avendola riposta nei borsoni e chiuso il portellone dell'auto — quindi il furto è da considerare consumato. Sul secondo motivo ha rilevato l'inammissibilità: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la ricorrenza della recidiva (subvalente rispetto alle attenuanti generiche), e l'accoglimento del motivo non avrebbe inciso sulla quantificazione della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Applicato per qualificare il fatto come furto consumato: la Corte ha ritenuto che il possesso pieno e autonomo della refurtiva (anche per brevissimo periodo) integri la consumazione del furto.
art. 56 cod. pen.
Riferito al tentativo: la Corte ha discusso i criteri per distinguere tentativo e consumazione alla luce del requisito della "signoria" sulla cosa; ha ritenuto che nel caso concreto il requisito della consumazione fosse realizzato.
art. 61 n. 7) cod. pen.
Aggravante considerata e poi esclusa in sede d'appello; la Corte di Cassazione non ha però annullato la decisione di esclusione, condividendone l'esito motivazionale della Corte territoriale.
art. 99 e art. 133 cod. pen.
Riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione della pena. La Corte d'Appello ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva (subvalente), motivazione ritenuta adeguata dalla Cassazione e poi giudicata non idonea a ridurre la pena se il motivo fosse accolto.
Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014 (giurisprudenza)
Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo.
Il principio enunciato stabilisce che il monitoraggio attuale e l'intervento in continenti da parte dell'offeso o della sorveglianza escludono la consumazione del furto perché impediscono la piena signoria della refurtiva; tuttavia la Cassazione precisa che il principio non è applicabile quando l'agente abbia comunque acquisito la piena signoria (anche momentanea) prima dell'intervento.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018 e altre)
Secondo la giurisprudenza citata, anche un possesso effettivo e conservativo della refurtiva, benché temporaneo o senza allontanamento immediato, può integrare la consumazione del furto se il reo ha acquistato la signoria sui beni (es. occultamento in borsa o collocamento nel veicolo).
Massime di principio
- Il furto si considera consumato quando l'autore ha acquisito la piena, autonoma ed effettiva signoria sulla cosa, anche se per brevissimo tempo; fatti come l'occultamento in borsa o il caricamento su un veicolo con chiusura del portellone possono dimostrare tale possesso.
- La mera osservazione o sorveglianza delle forze dell'ordine o dell'offeso non esclude automaticamente la consumazione: occorre valutare se, nonostante il monitoraggio, la refurtiva sia comunque entrata nella sfera di controllo dell'agente.
- La giurisprudenza sulle sottrazioni in esercizi commerciali (dove la sorveglianza impedisce normalmente la consumazione) non si applica automaticamente ad altre fattispecie: il criterio operativo è la concreta acquisizione della signoria sul bene.
- Sulle questioni di recidiva e attenuanti, se la Corte territoriale ritiene le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva (subvalenza), la Cassazione richiede motivazione adeguata ma non annulla se la decisione non incide sulla pena complessiva.
- In sede di Cassazione i ricorsi possono essere dichiarati inammissibili se manifestamente infondati o se l'accoglimento non comporterebbe modifiche nella determinazione della pena; la motivazione della Corte d'appello deve comunque risultare congrua e coerente.
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