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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07996/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti, ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna a mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa. Deduce due censure: con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; con il secondo motivo contesta la dosimetria della pena, sostenendo l'illegittimità o l'illogicità della determinazione sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è ritenuto tardivo perché la questione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 non risultava dedotta nei motivi di appello, con conseguente preclusione in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso concreto, la pena applicata era ampiamente al di sotto della media edittale ed era giustificata dal numero di dosi ricavabili e dai precedenti specifici dell'imputato. Ne consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La Corte richiama la richiesta di riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex comma 5, ma non la esamina nel merito perché la doglianza è stata proposta tardivamente.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente quale qualificazione più favorevole del fatto.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura non dedotta nei motivi di appello è preclusa in cassazione e determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere esercitata dal giudice di merito nell'ambito del potere discrezionale, in coerenza con i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    Per motivare la pena è sufficiente il richiamo ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, salvo che la pena sia molto superiore alla media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o di motivazione non dedotte in appello, poiché la mancata devoluzione del motivo comporta la preclusione ex art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La censura sulla qualificazione del fatto come lieve entità in materia di stupefacenti è inammissibile se proposta per la prima volta in sede di legittimità.
  • La determinazione della pena è espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando non presenti manifesta illogicità o arbitrio.
  • È sufficiente, ai fini della motivazione sulla pena, un richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e a formule sintetiche, specie quando la pena applicata non si discosti in modo marcato dalla media edittale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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