Cassazione Penale, Sentenza n. 17198/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna del Tribunale di Genova per il reato tentato previsto dagli artt. 56 e 624 cod.pen. (impossessamento di 31 confezioni di caffè per un valore complessivo di €128,39). In appello e poi in cassazione il difensore ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod.pen., sostenendo la modesta offensività della condotta e la non abitualità del comportamento. La Corte territoriale ha ritenuto l'appello inammissibile perché le ragioni esposte erano generiche e non specifiche, e contrastavano con i precedenti penali dell'imputato che indicavano propensione a commettere reati contro il patrimonio. In cassazione si è dedotta la violazione delle norme di ammissibilità degli atti di impugnazione, sostenendo che l'onere di specificità fosse stato correttamente assolto; il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, confermando che l'appello era generico e privo della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 cod.proc.pen. (testo vigente ratione temporis). Ha ritenuto che il difensore non avesse controargomentato i passaggi motivazionali del primo giudice né prodotto una valutazione individualizzata sull'abitualità del comportamento ai fini dell'art.131-bis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di €3.000,00.
Norme richiamate
art.56 cod.pen.
Richiamato in quanto norma sul tentativo; la condotta contestata è stata qualificata come tentativo di furto ai sensi di tale articolo in combinazione con l'art.624 cod.pen.
art.624 cod.pen.
Norma che disciplina il furto. Il giudice di primo grado ha ritenuto integrata la fattispecie delittuosa (tentato furto) con riferimento a questo articolo.
art.131-bis cod.pen.
Richiamata dal ricorrente come causa di non punibilità per la modesta offensività del fatto; la Corte ha ritenuto che l'onere di specificità richiedesse una valutazione individualizzata e che, posto l'evidente quadro di precedenti specifici, la richiesta non fosse adeguatamente argomentata e quindi inammissibile.
art.62, n.4 cod.pen.
Richiamato nella motivazione di primo grado come circostanza favorevole concessa all'imputato; non è centrale nel motivo di impugnazione che verteva sull'art.131-bis.
art.581, lett.d) cod.proc.pen.
Norma prevista per i motivi di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di specificità; la Corte d'appello ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibile l'appello.
art.591, comma 1, lett.c) cod.proc.pen.
Richiamata dalla Corte di Cassazione quale norma che consente di dichiarare inammissibile l'appello quando mancano le ragioni specifiche previste dall'art.581; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio da parte della Corte territoriale.
art.606, comma 1, lett.c) e d) cod.proc.pen.
Norme richiamate dal ricorrente in cassazione per dedurre la violazione di legge nella decisione di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
art.1, comma 55, L. 23.6.2017, n.103
Modifica normativa del testo dell'art.581 cod.proc.pen. applicabile ratione temporis; la Corte ha valutato l'onere di specificità alla luce della modifica normativa indicata.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186
Richiamata in relazione al criterio per la condanna alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e tuttavia ha comunque imposto una somma equitativa di €3.000,00.
Massime di principio
- L'impugnazione deve contenere motivi specifici che contrastino i passaggi motivazionali della sentenza impugnata; enunciazioni generiche non soddisfano l'onere di specificità e determinano l'inammissibilità.
- Quando si invoca l'art.131-bis (non punibilità per modesta offensività) è necessario fornire una valutazione individualizzata e argomentata, specie se il primo giudice ha valorizzato precedenti penali ostativi.
- In sede di cassazione non sono ammesse critiche di merito che non siano già state svolte davanti al giudice di appello; nuove argomentazioni tardive risultano inammissibili.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta generalmente la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende anche in assenza di grave colpa, determinando un importo equitativo a titolo riparatorio.
- Il principio del favor impugnationis attenua ma non elimina l'obbligo di specificità: va sempre dato conto dei passaggi motivazionali concreti contestati.
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