Cassazione Penale, Sentenza n. 11600/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina lamentando un unico motivo: violazione di norma processuale a pena di nullità e vizio di motivazione in relazione al rigetto, in appello, della censura fondata sulla presunta violazione dell'art. 649 c.p.p. Sostengono che per Calabrese lo stesso fatto (raccolta/smaltimento di rifiuti) era già stato oggetto di pronuncia di non doversi procedere per prescrizione (Tribunale di Patti, 3/6/2020) e contestano l'asserita natura permanente delle condotte contestate; per Vasi viene sostenuta la mera qualità di proprietaria dei manufatti, senza disponibilità materiale, e la permanenza dello stato dei luoghi rispetto al primo accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i ricorrenti per genericità. Per Vasi: inammissibile perché il ricorso è generico, sviluppato di fatto solo da Calabrese, e perché non sussiste bis in idem tra la precedente contestazione di raccolta illecita di rifiuti e le violazioni urbanistiche/invasione di suolo contestate (diverse condotte, eventi e soggetti). Per Calabrese: inammissibile per reiterazione pedissequa delle stesse censure già discusse in appello e per mancata, specifica contestazione delle argomentazioni della Corte territoriale; la sentenza di merito ha spiegato che i procedimenti erano diversi ("raccolta" vs "smaltimento"/"discarica"; soggetti diversi; elemento di reato permanente o, per l'art.256, normalmente istantaneo ma eventualmente abituale). La Cassazione ha riepilogato la giurisprudenza sulla natura dei reati: la realizzazione di discarica abusiva è reato permanente fino a cessazione della situazione antigiuridica (bonifica, sequestro, autorizzazione, ecc.); il reato di gestione/smaltimento abusivo di rifiuti (art.256 d.lgs.152/2006) è di regola istantaneo ma può essere "abituale" se ricorrono più condotte continuative, con decorso della prescrizione dall'ultima condotta. Conseguenze pratiche: declaratoria di inammissibilità; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., versamento di euro 3.000,00 a ciascun ricorrente in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. 152/2006
Il reato di gestione/smaltimento abusivo è generalmente di natura istantanea (si consuma con la singola condotta), ma può configurarsi come reato "abituale" se la condotta si ripete; in tal caso la prescrizione decorre dall'ultima azione che interrompe l'abitualità.
art. 44 d.P.R. 380/2001
Norma richiamata in relazione a violazioni urbanistiche contestate alla Vasi; la giustapposizione indica contestazioni di natura edilizia distinte da quelle ambientali.
art. 633 c.p.
Richiamato in relazione ai reati contestati (invasione di terreni e simili) come parte della qualificazione degli illeciti a carico dei ricorrenti.
art. 649 c.p.p.
Invocato dai ricorrenti come norma di cui sarebbe stata violata la tutela processuale; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto infondata la questione di bis in idem alla luce della diversa natura delle condotte e dei procedimenti, quindi la supposta violazione non integra motivo idoneo a rendere ammissibile il ricorso.
artt. 581 e 591 c.p.p.
Richiamati dalla Corte come norme che impongono la specificità e il confronto puntuale dei motivi di impugnazione con le argomentazioni della sentenza impugnata; la loro violazione (cioè ricorso generico o non confrontato) determina l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità: obbligo per i ricorrenti del pagamento delle spese e dell'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano agito con colpa nella proposizione del ricorso, ma comunque resta l'onere del versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve essere specifico: il motivo deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata (indicando ragioni di diritto e elementi di fatto); la mera reiterazione dell'appello o conte stati generici determina l'inammissibilità.
- Il principio del ne bis in idem richiede identità di condotta, evento e soggetti; procedimenti che contestano distinte condotte (es. "raccolta" vs "smaltimento" o violazioni urbanistiche diverse) non configurano automaticamente bis in idem.
- La qualificazione del reato come permanente o istantaneo è decisiva ai fini della prescrizione: la realizzazione di una discarica abusiva è reato permanente fino alla cessazione della situazione antigiuridica; lo smaltimento abusivo è di regola istantaneo ma può essere abituale se ripetuto, con prescrizione che decorre dall'ultima condotta.
- Il semplice status di proprietario non basta, di per sé, a escludere responsabilità penale se il diritto di disponibilità materiale o la partecipazione effettiva alla condotta è dimostrabile; la difesa deve documentare concretamente la propria estraneità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare alle spese e imporre il pagamento alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità degli argomenti prima di proporre ricorso in Cassazione.
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