Ordinanza n. 120/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi connessi alle manifestazioni calcistiche, per la durata di cinque anni
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il divieto di accesso agli impianti sportivi e agli stadi ove si svolgono manifestazioni calcistiche di diversi campionati, partite amichevoli, incontri della Nazionale e competizioni nazionali ed europee. Il provvedimento traeva origine dalla condotta tenuta dal ricorrente, unitamente ad altri soggetti, in occasione di un evento sportivo del 22 gennaio 2026. Nel provvedimento era dato atto dell'identificazione del ricorrente e del suo deferimento all'autorità giudiziaria per i reati indicati nell'atto, nonché della convalida, da parte del GIP del Tribunale di Bologna, del provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401/1989, con contestuale obbligo di presentazione presso la Questura di Livorno. In sede cautelare sono state ritenute meritevoli di considerazione soltanto le censure concernenti l'indeterminatezza di alcuni luoghi inclusi nel divieto, individuati mediante una clausola riferita genericamente a tutti i percorsi stradali, autostradali e ferroviari, cavalcavia, sottopassi, aree di servizio, stazioni ferroviarie e aeroporti interessati, in relazione a circostanze di tempo e luogo, dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei partecipanti o spettatori alle manifestazioni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere il divieto nella sua parte principale. Ha considerato adeguatamente motivata la grave condotta contestata al ricorrente e ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 6 della legge n. 401/1989, anche alla luce della precisa identificazione del destinatario, del deferimento all'autorità giudiziaria e della convalida del provvedimento questorile da parte del GIP. Ha invece accolto, ai soli fini cautelari, le censure relative all'indeterminatezza della clausola estensiva concernente ulteriori luoghi di transito o sosta, poiché la formulazione non consentiva una precisa attuazione del divieto. È stata quindi sospesa esclusivamente l'efficacia di tale inciso, mentre la restante parte del provvedimento è rimasta pienamente efficace. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
grave condotta mantenuta dal ricorrente, unitamente ad altri soggetti, in occasione dell'evento sportivo
La condotta contestata, adeguatamente descritta nel provvedimento e riferita a un soggetto precisamente identificato, è stata ritenuta idonea a integrare i presupposti del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
art. 6, comma 2, l. 401/1989
provvedimento emesso dal Questore di Bologna
La convalida del provvedimento questorile da parte del GIP, con imposizione dell'obbligo di presentazione, è stata valorizzata quale elemento a sostegno della legittimità cautelare della misura.
art. 6-bis, comma 1, l. 401/1989
reati di cui all'art. 6 bis, comma 1, della legge n. 400/1989
Il riferimento al deferimento per i reati indicati nel provvedimento è stato considerato insieme agli altri elementi attestanti l'identificazione e la gravità della condotta.
art. 110 c.p.
reati di cui all'art. 6 bis, comma 1, della legge n. 400/1989 e 110 c.p. e 588 c.p.
La norma è richiamata nel provvedimento impugnato quale parte della contestazione penale formulata nei confronti del ricorrente.
art. 588 c.p.
reati di cui all'art. 6 bis, comma 1, della legge n. 400/1989 e 110 c.p. e 588 c.p.
La norma è richiamata nel provvedimento impugnato quale parte della contestazione penale formulata nei confronti del ricorrente.
artt. 16 e 349 c.p.p.
verbale redatto a suo carico ex artt. 16 e 349 c.p.p.
I riferimenti sono stati considerati come elementi documentali relativi all'identificazione del destinatario della misura.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata verificando la necessità di sospendere, in tutto o in parte, l'efficacia del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, un divieto di accesso alle manifestazioni sportive può essere mantenuto quando il provvedimento descriva adeguatamente la gravità della condotta, identifichi precisamente il destinatario e dia conto degli elementi procedimentali e giudiziari rilevanti.
- La convalida giudiziale del provvedimento questorile e l'imposizione dell'obbligo di presentazione costituiscono elementi idonei a rafforzare, nella valutazione cautelare, la sostenibilità della misura di prevenzione, senza escludere il sindacato sulla specificità e determinatezza del suo contenuto.
- La clausola di un divieto di accesso che estenda genericamente l'interdizione a tutti i luoghi di sosta, transito o trasporto dei partecipanti o spettatori, individuabili soltanto in base a future e non predeterminate circostanze di tempo e luogo, è illegittima per indeterminatezza quando non consenta al destinatario di conoscere con precisione l'ambito applicativo della prescrizione.
- L'illegittimità di una clausola circoscritta e separabile del divieto di accesso non comporta necessariamente la sospensione dell'intero provvedimento, potendo essere limitata all'inciso indeterminato, con conservazione dell'efficacia della restante misura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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