Cassazione Civile, Ordinanza n. 36640/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing avente ad oggetto un'imbarcazione, risolto per inadempimento dell'utilizzatore. La concedente aveva ottenuto decreto ingiuntivo per un importo complessivo di oltre 1,6 milioni di euro; il tribunale aveva rigettato l'opposizione ma revocato il decreto, condannando l'opponente al pagamento di una somma inferiore; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'opposizione e revocato integralmente il decreto. In cassazione la società ricorrente ha proposto otto motivi: ha contestato l'ammissione d'ufficio della consulenza tecnica estimativa in appello; ha dedotto la nullità del procedimento per la stessa ragione; ha censurato l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione della buona fede contrattuale; ha denunciato l'erronea qualificazione delle difese dell'utilizzatore come eccezione di compensazione; ha lamentato l'omesso esame sull'eccessività della penale convenzionale e la violazione dell'art. 1384 c.c. in relazione al diniego della propria domanda incidentale. La Corte ha però ritenuto preliminarmente inammissibile il ricorso per difetto di prova del potere rappresentativo del soggetto che aveva conferito la procura al difensore, non essendo stato prodotto l'atto notarile che gli attribuiva la delega. In ogni caso, ha osservato che i motivi sarebbero stati comunque infondati o inammissibili: la CTU può essere disposta d'ufficio anche in appello; le censure che attaccavano la valutazione delle prove non sono scrutinabili come omesso esame; la corte territoriale aveva correttamente considerato il maggiore valore ricavabile dalla vendita del bene se eseguita correttamente; la richiesta successiva della società di ottenere un criterio di calcolo diverso integrava domanda nuova rispetto a quella monitoria originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché la società ricorrente aveva agito in giudizio tramite un procuratore/persona delegata senza produrre l'atto notarile che comprovava il potere rappresentativo necessario per validamente conferire la procura alle liti. A ciò si è aggiunta una motivazione di completezza: i motivi di merito sarebbero stati comunque inidonei, poiché in parte infondati in diritto, in parte diretti a rivalutare il merito, e in parte non colpenti la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 77 c.p.c.
la procura conferita da un rappresentante volontario deve risultare dal relativo documento, la cui produzione è necessaria per verificare il potere rappresentativo; in mancanza il ricorso è inammissibile e il vizio è rilevabile d'ufficio
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il motivo che deduce un errore nella lettura degli atti difensivi deve riportarne specificamente il contenuto, altrimenti è inammissibile
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi, ma la Corte osserva che le censure si traducevano in contestazioni di merito e non in veri errori di riparto dell'onere probatorio
art. 356 c.p.c.
richiamato nei motivi, senza che la Corte ne ricavi un vizio autonomamente fondato
art. 191 c.p.c.
consente la nomina del consulente tecnico anche fuori dall'ordinanza istruttoria iniziale e non preclude la CTU in appello
art. 61 c.p.c.
la consulenza tecnica è mezzo istruttorio che può essere disposto d'ufficio dal giudice
art. 183, comma 7, c.p.c.
la Corte esclude che la CTU possa disporsi solo in tale fase
art. 345 c.p.c.
non osta alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in appello
art. 112 c.c.
richiamato nel motivo, ma la Corte rileva che la doglianza non coglie la ratio della decisione di merito
art. 1375 c.c.
richiamato nel motivo sulla buona fede contrattuale, ma le relative censure sono state ritenute inammissibili perché dirette alla rivalutazione delle prove
art. 1384 c.c.
richiamato nel motivo sulla penale convenzionale; la Corte osserva che la successiva richiesta di un diverso criterio di calcolo integrava domanda nuova
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è proposto da una persona fisica che agisce come rappresentante volontario di una società, la procura alle liti è valida solo se l'atto che prova il potere rappresentativo è prodotto in giudizio; in difetto, l'impugnazione è inammissibile e il vizio è rilevabile d'ufficio.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al potere del giudice e può essere disposta anche in appello; non è necessario che sia stata espressamente richiesta dall'appellante, né opera un divieto generale ex art. 345 c.p.c.
- Le censure di legittimità che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirano in realtà a contestare la valutazione delle prove sono inammissibili.
- Una censura di omesso esame o di violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se non individua con precisione il contenuto degli atti processuali rilevanti e non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Se in sede monitoria una parte chiede un determinato importo fondato su un certo criterio di calcolo, non può in seguito mutare radicalmente la domanda introducendo un diverso criterio di quantificazione che trasforma il petitum originario in una domanda nuova.
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