Cassazione Penale, Sentenza n. 7447/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo: 1) violazione di legge (art. 646 c.p.) perché non vi sarebbe stata condotta appropriativa: le somme contestate sarebbero state di proprietà del padre Fulvio o comunque intestate fiduciariamente all'imputato, sicché la vicenda sarebbe esclusivamente di natura civilistica; 2) violazione dell'art. 578 c.p.p. per abnormità della sentenza nella parte in cui, pur dichiarando estinto il reato per prescrizione in appello (dopo una assoluzione in primo grado), la Corte di appello ha condannato l'imputato al risarcimento del danno verso la parte civile, sostenendo che la decisione civile non poteva essere adottata in assenza di precedente condanna nel grado istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le questioni di fatto sollevate dal ricorrente (proprietà delle somme, intestazione fiduciaria) fossero valutazioni probatorie svolte dalla Corte territoriale e non sindacabili in sede di legittimità; ha confermato che gli elementi dell'appropriazione indebita (interversione del possesso e dolo) risultavano provati. Sul secondo motivo ha affermato che l'art. 578 c.p.p. non è applicabile per impedire al giudice dell'impugnazione di decidere sugli interessi civili quando l'appellante sia la parte civile, atteso il potere attribuito dall'art. 576 c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ha inoltre ritenuto non dovuta la liquidazione delle spese di legittimità a favore della parte civile, poiché questa non aveva effettivamente svolto attività difensiva davanti alla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato di appropriazione indebita (interversione del possesso e dolo generico) sulla base del compendio probatorio valutato in appello; le questioni sulla titolarità delle somme sono state ricondotte a valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.
art. 578 cod. proc. pen.
La norma limita il potere del giudice d'appello di decidere sulle restituzioni e sul risarcimento quando l'impugnazione è proposta dall'imputato o dal pubblico ministero e richiede una precedente condanna nel grado anteriore; non impedisce invece al giudice dell'appello di decidere sugli interessi civili se ad appellare è la parte civile.
art. 576 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in assenza di una precedente statuizione sul punto, giustificando la decisione civile in appello quando la parte civile ha proposto impugnazione.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la rinnovazione dell'audizione della persona offesa in sede d'appello; la Corte territoriale ha ritenuto attendibile la dichiarazione resa ai sensi di tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento normativo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 (giurisprudenza)
Precedente delle Sezioni Unite che riconosce al giudice dell'appello il potere di decidere sulle domande civili anche in mancanza di una precedente statuizione nel grado anteriore quando la parte civile ha impugnato; la Corte di cassazione ha confermato l'aderenza a questo principio.
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004 e SU n. 877 del 14/07/2022 (giurisprudenza)
Principio secondo cui, nel rito camerale non partecipato, se il ricorso dell'imputato è dichiarato inammissibile, la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile è dovuta solo se quest'ultima ha effettivamente svolto attività difensiva in cassazione; la Corte ha applicato tale criterio per negare la liquidazione delle spese richieste dalla parte civile.
art. 782 cod. civ. e art. 458 cod. civ.
Norme invocate dal ricorrente per sostenere l'assenza di titolo per il trasferimento di proprietà (atto pubblico e divieti civili); la Corte ha ritenuto tali questioni rilevanti ai fini civili e valutabili come fatti, non come violazioni di legge sindacabili in cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione dei fatti o una diversa valutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito salvo profili di illogicità manifesta o violazione di legge: le questioni di fatto sono normalmente inammissibili.
- Per il reato di appropriazione indebita occorrono l'interversione del possesso e il dolo: le contestazioni sulla titolarità del bene o su un presunto negozio fiduciario rilevano come profili probatori e, se valutati dal giudice di merito, non sono rimediabili in cassazione se la motivazione è coerente.
- Quando la parte civile propone impugnazione, il giudice dell'appello ha il potere di decidere sulle domande civili anche in assenza di una precedente condanna nel grado anteriore (art. 576 c.p.p. e giurisprudenza di legittimità), dunque la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non esclude automaticamente la decisione sulle questioni civili richieste dalla parte civile in appello.
- La normativa processuale (art. 578 c.p.p.) che limita la decisione civile in appello trova applicazione diversa a seconda di chi impugna: la sua interpretazione va collegata all'identità dell'appellante (imputato/PM vs parte civile).
- Nel rito camerale di Cassazione, per ottenere la liquidazione delle spese a favore della parte civile, è necessario che quest'ultima abbia effettivamente svolto attività difensiva in cassazione; la mera domanda di inammissibilità senza contraddittorio specifico contro i motivi non è sufficiente.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare, oltre alla condanna alle spese, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per la colpa nell'impugnazione (art. 616 c.p.p. applicato).
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