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Sentenza

Sentenza n. 3874/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n 395/2024 del Tribunale di Varese.

Giustizia amministrativa202601526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese n. 395/2024, passata in giudicato, quanto alla condanna al pagamento delle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, notificata al Ministero con richiesta di adempimento il 12 dicembre 2024, che aveva condannato l'amministrazione a riconoscere in favore dell'avvocato della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario, euro 900,00 oltre agli accessori di legge. Deduceva l'inadempimento del Ministero rispetto alla parte della pronuncia relativa alle spese di giudizio. Il giudicato risultava attestato dalla cancelleria del Tribunale. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso, dalla notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa creditoria era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e che l'amministrazione non aveva allegato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura mediante istanza del creditore, successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero, per determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Ha escluso compensi per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 400,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme a titolo di spese di giudizio, può essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, limitatamente alla verifica dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
  • La prova del giudicato e della spettanza delle somme, unita alla mancata allegazione o dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione, è sufficiente a fondare la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione e all'istanza del creditore.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente pubblico e rientra nei suoi compiti istituzionali di gestione della spesa pubblica, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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