Sentenza del 16/11/2022 n. 5157 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Inammissibilità del documento - Appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva l'ammissibilità di un documento che era stato prodotto in modo irrituale nel primo grado di giudizio. La questione centrale era se quel documento potesse essere nuovamente prodotto e valutato in appello, e se il deposito del fascicolo di parte di primo grado all'atto della costituzione in appello potesse sanare l'irregolarità prevista dall'art. 32 del d.lgs. 546/92
La decisione
Il giudice d'appello ha ritenuto che il documento, pur essendo stato prodotto in modo irrituale in primo grado, poteva essere riproposto in appello a condizione che venissero rispettate le modalità previste dagli artt. 32 e 58, comma 2, del d.lgs. 546/92. Inoltre, quando il documento è inserito nel fascicolo di parte di primo grado e quest'ultimo viene depositato al momento della costituzione in appello unitamente al fascicolo di appello, si ritiene raggiunta la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, sanando l'inosservanza dell'art. 32 e consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa. In sostanza il documento è stato ammesso in appello per le finalità probatorie, conformemente al principio richiamato (cfr. Cass. 24398/2016)
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992
art. 24, art. 32, art. 58, comma 2
Art. 32: disciplina la produzione e il deposito dei documenti; l'inottemperanza può essere sanata se la finalità di dare conoscenza alla controparte è comunque conseguita. Art. 58, co.2: regola il deposito dei fascicoli e la costituzione in appello; il deposito del fascicolo di parte di primo grado insieme a quello di appello può ritenersi sufficiente per rendere disponibile il documento alla controparte. Art. 24 (mezzi di prova): richiamato per i limiti e le modalità di utilizzazione dei documenti come mezzi di prova
Cassazione
La Corte di cassazione ha precedentemente affermato che la tempestiva messa a disposizione del documento alla controparte può sanare difetti formali di produzione e che l'ammissibilità va valutata anche in funzione del rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa
Massime di principio
- Un documento prodotto in modo irrituale nel primo grado può essere comunque riprodotto e ammesso in appello se si osservano le modalità di deposito e comunicazione previste dagli artt. 32 e 58, co.2, d.lgs. 546/92
- Il deposito del fascicolo di parte di primo grado al momento della costituzione in appello, se contiene il documento contestato, può sanare l'irregolarità originaria perché rende il documento effettivamente disponibile alla controparte
- La valutazione di ammissibilità in appello deve garantire il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa: la mera formalità non può prevalere se la controparte ha effettiva conoscenza del documento
- Se il documento non è contenuto nel fascicolo di primo grado o il fascicolo non è depositato correttamente in appello, il giudice può dichiarare l'inammissibilità del documento
- È prudente, per la parte che intende utilizzare documenti prodotti irregolarmente in primo grado, riprodurli esplicitamente in appello e depositare contestualmente il fascicolo di parte di primo grado per evitare eccezioni di inammissibilità
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