Sentenza del 12/04/2021 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Asti
Disapplicazione del Regolamento IMU del Comune - Aliquota agevolata - Non occorre trasmissione di dati noti all' ente locale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune prevedeva, nel Regolamento comunale IMU, l'obbligo di trasmissione di un'apposita attestazione informatica (art.12) da parte dei soggetti passivi per usufruire dell'aliquota agevolata IMU per un fabbricato commerciale. Il contribuente non ha trasmesso tale attestazione. Si discute se la mancata trasmissione determini la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata, tenuto conto che i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'agevolazione erano già in possesso dell'Amministrazione comunale. Inoltre è contestata la mancata convocazione del contribuente prevista dall'art.18 comma 3 del medesimo Regolamento.
La decisione
Il giudice ha disapplicato la disposizione regolamentare comunale che imponeva la trasmissione dell'attestazione informatica (art.12), ritenendola illegittima quando richiede al contribuente prove o attestazioni di elementi già noti o detenuti dalla Pubblica Amministrazione. La mancata convocazione del contribuente ai sensi dell'art.18 comma 3 è stata qualificata come violazione dei principi di buona fede e di collaborazione (art.10 comma 1 L.212/2000). È stato affermato che al contribuente non può essere richiesto di fornire la prova di fatti/documenti che sono già in possesso dell'ente impositore ai sensi dell'art.6 comma 4 L.212/2000. Conseguentemente il contribuente ha mantenuto il beneficio dell'aliquota IMU agevolata e l'obbligo imposto dal Regolamento è stato disapplicato rispetto al caso concreto.
Norme richiamate
Regolamento Comunale IMU - art. 12
La previsione che impone la trasmissione di un'apposita attestazione informatica è stata ritenuta illegittima quando richiede documenti o attestazioni relativi a fatti già in possesso dell'ente impositore; va disapplicata nel caso concreto.
Regolamento Comunale IMU - art. 18 comma 3
La mancata convocazione del contribuente prevista da questa norma è stata considerata violativa dei principi di buona fede e collaborazione e quindi illegittima nella prassi applicativa.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 10 comma 1
Richiama i principi di correttezza, buona fede e collaborazione tra amministrazione e contribuente; tali principi sono stati invocati per censurare la condotta del Comune che non ha convocato il contribuente e ha richiesto documenti già noti all'ente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 6 comma 4
Stabilisce che l'amministrazione non può richiedere al contribuente la prova di fatti o documenti già in possesso dell'ente; la norma è stata applicata per escludere l'obbligo di produrre l'attestazione informatica richiesta dal regolamento comunale.
Massime di principio
- Una norma regolamentare comunale non può imporre l'obbligo al contribuente di fornire prove o documenti che sono già in possesso dell'Amministrazione: tale previsione è illegittima e può essere disapplicata.
- Se i requisiti per agevolazioni fiscali (es. aliquota IMU agevolata) risultano accertabili mediante dati già detenuti dall'ente impositore, il contribuente non può essere penalizzato per mancata produzione di attestazioni ulteriori.
- La mancata applicazione delle procedure di convocazione previste dal regolamento può integrare violazione dei principi di buona fede e collaborazione di cui allo Statuto del contribuente, con conseguente tutela a favore del contribuente.
- In caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte dell'ente locale, verificare sempre se tali informazioni sono reperibili in banche dati o atti in possesso della Pubblica Amministrazione e opporsi se l'ente pretende prove ridondanti.
- Per contestare simili pretese comunali è efficace richiamare l'art.6 comma 4 e l'art.10 comma 1 della L.212/2000 e chiedere la disapplicazione della norma regolamentare che eccede rispetto alle informazioni effettivamente necessarie o disponibili all'ente.
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