Sentenza del 12/04/2021 n. 55 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
avviso di liquidazione per imposta suppletiva di registro relativo alla cessione di un contratto di leasing immobiliare; l'Agenzia aveva ripreso a tassazione il valore imponibile applicando l'aliquota del 4% (art. 40 co.1-bis e art. 8-bis tariffa parte prima DPR 131/1986) e aveva notificato l'atto alla societa' concedente, ritenuta obbligata al pagamento in base all'art. 8 DPR 131/1986 (l'obbligo grava su chi chiede la registrazione). La societa' si era limitata ad esprimere consenso per la sostituzione del soggetto utilizzatore e aveva richiesto la registrazione versando l'imposta in misura fissa.
La decisione
la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso. La decisione ha ritenuto che l'imposta grava sul rapporto sostanziale e non su soggetti estranei di ruolo formale; la societa' resistente si era limitata a dare il consenso e non partecipava al rapporto sostanziale della cessione, quindi non poteva esserle addebitata l'imposta suppletiva. Sono state ritenute assorbite le altre eccezioni, e l'Ufficio e' stato condannato alle spese per euro 6.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
DPR 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro)
art. 8; art. 57; art. 40 comma 1-bis; tariffa parte prima art. 8-bis
art. 8 dispone che l'obbligo di registrazione grava su chi chiede la registrazione; art. 57 disciplina la responsabilita' solidale tra cedente e cessionario, ma l'interpretazione giurisprudenziale richiede che il soggetto sia parte del rapporto sostanziale per essere tassato; art. 40 c.1-bis e art. 8-bis tariffa sono stati richiamati dall'Ufficio per il calcolo dell'imposta suppletiva.
D.Lgs. 165/2001
norme sulla delega di funzioni nella pubblica amministrazione: la delega deve contenere requisiti e specificazioni che legittimano la sottoscrizione degli atti amministrativi.
D.L. 78/2015
disciplinano aspetti formali della delega e della sottoscrizione degli atti nelle amministrazioni pubbliche; la disposizione di servizio invocata dall'Ufficio andava valutata rispetto a questi requisiti.
Consulenza giuridica Agenzia Entrate n. 954/14/2014
richiamata dalle parti per sostenere che, in linea di prassi, soggetti formali ed estranei al rapporto sostanziale non dovrebbero essere coinvolti nell'obbligazione tributaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. sez. 5, ordinanza n. 12009 del 19.9.2020
principio secondo cui l'imposta di registro colpisce il rapporto sostanziale e non soggetti estranei; la capacita' contributiva va individuata nel rapporto sostanziale.
Massime di principio
- L'imposta di registro tende a colpire il rapporto sostanziale: un soggetto formalmente coinvolto ma estraneo alla sostanza dell'operazione difficilmente può essere ritenuto obbligato al maggior tributo.
- La notifica di un avviso all'ente che ha richiesto la registrazione richiede una verifica concreta del ruolo sostanziale del soggetto nella cessione per reggere in sede contenziosa.
- La solidarieta' passiva ex art. 57 DPR 131/1986 opera tra soggetti che partecipano al rapporto trasferitorio (cedente e cessionario): non puo' essere estesa automaticamente a parti meramente formali o terze prive di interesse sostanziale.
- L'Amministrazione finanziaria che contesta la posizione di un terzo deve dare prova convincente sia del fondamento normativo della responsabilita' (es. soggetto parte del rapporto sostanziale o obbligato per legge) sia, quando rilevante, della legittimazione del firmatario dell'atto (delega conforme a D.Lgs.165/2001 e art.4-bis D.L.78/2015).
- La mera richiesta di registrazione da parte di un soggetto non modifica automaticamente il suo ruolo sostanziale nei rapporti tra le parti; occorre valutare il contenuto reale dell'operazione.
- In presenza di contestazioni sulla sottoscrizione degli atti da parte di funzionari, la documentazione di delega/attribuzione di poteri e' determinante: deleghe generiche o prive dei requisiti formali possono essere inefficaci in giudizio.
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