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Sentenza

Sentenza del 12/04/2021 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Pubblicità effettuata con "fascioni luminosi" - consistenza pubblicitaria - tassabilità Nella superficie tassabile deve essere ricompresa quella utilizzata per la diffusione del messaggio pubblicitario, mentre va esclusa quella che costituisce il solo supporto materiale del mezzo pubblicitario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'atto impositivo che aveva assoggettato a tassazione i "fascioni luminosi" installati all'interno dell'area di distribuzione carburante, contestando la determinazione della superficie tassabile: chiedeva che fosse esclusa dalla base imponibile la parte riconducibile al solo supporto materiale o alla cornice non contenente il messaggio pubblicitario.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che nella superficie tassabile debba essere ricompresa tutta la superficie utilizzata per la diffusione del messaggio pubblicitario e che, per contro, vada esclusa solo la parte che costituisce il mero supporto materiale. Inoltre ha affermato che la cornice o le parti ulteriori rispetto al messaggio sono comunque tassabili se rivestono una "consistenza pubblicitaria" (per dimensioni, forma, colori o altre caratteristiche) o quando costituiscono una "componente aggiuntiva" del messaggio per mancanza di separazione grafica. Applicando questi criteri al caso concreto, con riferimento ai fascioni colorati presenti nell'area di servizio, è stata riconosciuta la loro funzione pubblicitaria e quindi la tassabilità dell'intera superficie.

Norme richiamate

  • normativa comunale sull'imposta sulla pubblicità / regolamento comunale

    La norma comunale viene interpretata nel senso che la base imponibile comprende la superficie effettivamente utile alla diffusione del messaggio pubblicitario; elementi aggiuntivi sono tassabili se svolgono funzione pubblicitaria o sono integrati graficamente nel messaggio.

Massime di principio

  • La base imponibile comprende la superficie effettivamente utilizzata per diffondere il messaggio pubblicitario; il mero supporto materiale è escluso solo se non contribuisce alla comunicazione pubblicitaria.
  • Cornici, bordature, fasce o parti aggiuntive sono tassabili se, per dimensioni, colore, forma o integrazione grafica, assumono funzione comunicativa o appaiono come componente aggiuntiva del messaggio.
  • La presenza di mancanza di separazione grafica tra messaggio e elemento aggiuntivo è un criterio decisivo per riconoscere la funzione pubblicitaria di quest'ultimo.
  • In aree come distributori di carburante, elementi colorati permanenti installati nel campo visivo del messaggio sono più facilmente qualificabili come pubblicità e quindi tassabili.
  • Per resistere a una pretesa impositiva, il privato deve documentare che le parti contestate sono mero supporto (ad es. elementi strutturali neutri, separati graficamente e non comunicativi).
  • Per gli enti impositivi, è opportuno valutare la percezione visiva complessiva (colore, illuminazione, continuità) e la mancanza di separazione grafica quando si determina la superficie tassabile.
  • Misure preventive consigliate per i privati: creare separazioni grafiche nette tra messaggio e supporto, evitare l'uso di colori/forme riconoscibili come marchio, e documentare la funzione esclusivamente strutturale del supporto.

Testo integrale

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