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Sentenza

Sentenza del 12/04/2021 n. 305 - Comm. Trib. Prov. Torino

Contestazione in materia di transfer price - Finanziamento erogato a titolo gratuito per sostenere l'attività di una controllata estera - Irrilevanza delle ragioni economiche a fondamento delle operazioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di rettifiche fiscali operate in materia di transfer pricing in relazione a finanziamenti erogati a titolo gratuito a favore di una controllata estera; la contribuente sosteneva la rilevanza delle ragioni economiche a fondamento dell'operazione

La decisione

il tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina del transfer pricing prevista dall'art. 110, comma 7, T.U.I.R. anche ai finanziamenti infragruppo erogati a titolo gratuito; ha affermato l'irrilevanza delle ragioni economiche addotte dal contribuente e ha confermato che la normativa nazionale, in linea con le Linee Guida OCSE, mira a tutelare la concorrenza evitando distorsioni connesse a logiche infragruppo e può essere applicata indipendentemente dall'intento del contribuente di ottenere un vantaggio fiscale

Norme richiamate

  • art. 110, comma 7, T.U.I.R.

    la norma applica il principio di libera concorrenza e l'arm's length principle alle operazioni infragruppo, includendo finanziamenti a titolo gratuito; consente rettifiche anche se non sussiste intento evasivo del contribuente

  • Linee Guida OCSE sul Transfer Pricing

    le Linee Guida supportano l'applicazione dei principi di transfer pricing alle operazioni infragruppo e confermano che l'analisi si concentra sulla sostanza economica e sull'arm's length principle, indipendentemente dall'intento fiscale

Massime di principio

  • I finanziamenti infragruppo, anche se concessi a titolo gratuito, rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina sul transfer pricing e possono essere oggetto di rettifiche fiscali
  • Le ragioni economiche addotte dal contribuente a giustificazione dell'operazione non escludono l'applicazione dell'art. 110, comma 7, T.U.I.R.; conta la comparabilità e il rispetto del principio di libera concorrenza
  • L'assenza di intento di ottenere un vantaggio fiscale non impedisce all'Amministrazione finanziaria di operare rettifiche se l'operazione non rispetta condizioni di mercato
  • In casi analoghi è consigliabile documentare accuratamente la natura, le ragioni economiche e la comparabilità dell'operazione secondo le Linee Guida OCSE, ma la documentazione non garantisce automaticamente l'accoglimento della tesi del contribuente
  • Possibili conseguenze pratiche includono la determinazione di un prezzo implicito (ad es. imputazione di interessi) o la ricalibratura dei redditi infragruppo per riportare la transazione ai termini di mercato

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