Sentenza del 12/04/2021 n. 305 - Comm. Trib. Prov. Torino
Contestazione in materia di transfer price - Finanziamento erogato a titolo gratuito per sostenere l'attività di una controllata estera - Irrilevanza delle ragioni economiche a fondamento delle operazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di rettifiche fiscali operate in materia di transfer pricing in relazione a finanziamenti erogati a titolo gratuito a favore di una controllata estera; la contribuente sosteneva la rilevanza delle ragioni economiche a fondamento dell'operazione
La decisione
il tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina del transfer pricing prevista dall'art. 110, comma 7, T.U.I.R. anche ai finanziamenti infragruppo erogati a titolo gratuito; ha affermato l'irrilevanza delle ragioni economiche addotte dal contribuente e ha confermato che la normativa nazionale, in linea con le Linee Guida OCSE, mira a tutelare la concorrenza evitando distorsioni connesse a logiche infragruppo e può essere applicata indipendentemente dall'intento del contribuente di ottenere un vantaggio fiscale
Norme richiamate
art. 110, comma 7, T.U.I.R.
la norma applica il principio di libera concorrenza e l'arm's length principle alle operazioni infragruppo, includendo finanziamenti a titolo gratuito; consente rettifiche anche se non sussiste intento evasivo del contribuente
Linee Guida OCSE sul Transfer Pricing
le Linee Guida supportano l'applicazione dei principi di transfer pricing alle operazioni infragruppo e confermano che l'analisi si concentra sulla sostanza economica e sull'arm's length principle, indipendentemente dall'intento fiscale
Massime di principio
- I finanziamenti infragruppo, anche se concessi a titolo gratuito, rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina sul transfer pricing e possono essere oggetto di rettifiche fiscali
- Le ragioni economiche addotte dal contribuente a giustificazione dell'operazione non escludono l'applicazione dell'art. 110, comma 7, T.U.I.R.; conta la comparabilità e il rispetto del principio di libera concorrenza
- L'assenza di intento di ottenere un vantaggio fiscale non impedisce all'Amministrazione finanziaria di operare rettifiche se l'operazione non rispetta condizioni di mercato
- In casi analoghi è consigliabile documentare accuratamente la natura, le ragioni economiche e la comparabilità dell'operazione secondo le Linee Guida OCSE, ma la documentazione non garantisce automaticamente l'accoglimento della tesi del contribuente
- Possibili conseguenze pratiche includono la determinazione di un prezzo implicito (ad es. imputazione di interessi) o la ricalibratura dei redditi infragruppo per riportare la transazione ai termini di mercato
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