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Sentenza

Sentenza del 12/04/2021 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Matera

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per omesso versamento del contributo unificato tributario per ? 2.434,64, a sua detta non dovuto in quanto aveva ottenuto accoglimento di un precedente ricorso (sent. n. 365/2017 CTP Matera) relativo a intimazione di pagamento originaria di circa ? 45.170,50; il ricorrente invocava la giurisprudenza di legittimità (ordinanza Cass. n. 18828/2015) per sostenere che, in caso di accoglimento del ricorso, il contributo unificato non fosse mai dovuto e/o dovesse essere comunque rimborsato direttamente

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Commissione ha ricordato che il contributo unificato va versato al momento del deposito dell'atto introduttivo (art. 9 e segg. DPR n. 115/2002) e che il pagamento anticipato dal privato può essere recuperato solo se la sentenza di merito condanna la parte soccombente alle spese (la condanna alle spese si estende implicitamente anche alla restituzione del contributo unificato, se non espressamente esclusa). La tesi del ricorrente è stata ritenuta infondata; la legittimazione passiva dell'Agenzia della Riscossione è stata ritenuta rilevante e non esclusa d'ufficio. B. D. è stato condannato a rifondere le spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (liquidate in ? 420,00 oltre accessori); nulla per le spese sul restante rapporto processuale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 9

    «È dovuto il contributo unificato ... per ciascun grado di giudizio ... nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.»

    Stabilisce l'obbligo del contributo unificato al deposito dell'atto introduttivo nel processo tributario; principio di base che impone il pagamento antecedente all'esame di merito.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 11

    Prevede l'istituto della prenotazione a debito per alcuni soggetti pubblici (Stato, Amministrazione finanziaria, enti impositori ecc.), ossia la possibilità per l'ente pubblico di non versare subito ma annotare il contributo a futura memoria per recuperarlo in seguito nei confronti del privato soccombente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 14

    Ribadisce l'obbligo di pagamento contestuale del contributo unificato da parte della parte privata che introduce il giudizio (anche per atti processuali autonomi).

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 15

    Prevede il controllo da parte del funzionario dell'esistenza della ricevuta di versamento al momento dell'atto; mancato versamento può determinare conseguenze procedurali.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 16

    Prevede le conseguenze e sanzioni in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Individua gli importi del contributo unificato; nella giurisprudenza è richiamato come parametro che rende il contributo una obbligazione 'ex lege' di importo predeterminato, suscettibile di essere inclusa nella liquidazione delle spese.

  • Codice di Procedura Civile, art. 91, comma 1

    «Il giudice ... condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.»

    Fondamento della condanna alle spese; se la parte vittoriosa viene condannata a rifondere le spese, la somma può comprendere anche il contributo unificato versato.

  • Codice di Procedura Civile, art. 92

    «Il giudice ... può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive ... Se vi è soccombenza reciproca ... il giudice può compensare le spese ...»

    Regola i possibili limiti o la compensazione delle spese anche in presenza di novità giurisprudenziali; condiziona la restituzione del contributo alla decisione sulle spese.

  • Cass. ordinanza n. 18828/2015 (richiamata dal ricorrente)

    «... la natura stessa del contributo unificato ... consentono di intendere la decisione che pure formalmente non abbia condannato al pagamento ... come decisione senz'altro giustificativa, anche sotto il profilo dell'efficacia di titolo esecutivo, di quella condanna, come se si trattasse di una condanna implicita.»

    Tale massima è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la restituzione del contributo anche senza espressa condanna alle spese; tuttavia la Commissione interpreta la giurisprudenza in modo più restrittivo: la restituzione è possibile ma connessa alla condanna alle spese (anche se può essere implicitamente compresa).

  • Cass. sentenza 10.07.2019 n. 18529 (richiamata)

    Conferma che, se la decisione di condanna alle spese non menziona espressamente il contributo unificato, la restituzione può comunque ritenersi implicitamente compresa nella condanna, rendendo possibile agire esecutivamente per la ripetizione.

Massime di principio

  • Il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo da parte della parte privata: la mancata previsione non esime dalla responsabilità; l'eventuale recupero avviene successivamente solo per effetto della condanna alle spese.
  • Se il giudice condanna la parte soccombente alle spese processuali, la liquidazione delle spese comprende implicitamente anche il rimborso del contributo unificato anticipato dal vincitore, salvo diversa indicazione espressa.
  • La circostanza dell'accoglimento di un precedente ricorso non esenta automaticamente dal pagamento iniziale del contributo; il rimborso è un effetto della statuizione sulle spese, non dell'accoglimento in senso astratto.
  • L'Agenzia della Riscossione può essere parte legittimata nel giudizio relativo alla cartella esattoriale; eventuali contestazioni sulla titolarità del credito o sull'ente impositore devono essere dedotte e provate dalla parte che le invoca.
  • Per facilitare il recupero del contributo unificato, chi vince dovrebbe ottenere dalla sentenza una esplicita condanna alle spese comprensiva del contributo ovvero una espressa liquidazione che lo includa.
  • Gli enti pubblici/ente impositore possono avvalersi della prenotazione a debito (art. 11 DPR 115/2002) e quindi non versare subito il contributo: in tal caso il recupero avverrà successivamente nei confronti del privato soccombente.
  • In caso di dubbio sulla legittimazione passiva o sulla titolarità del rapporto sostanziale, il giudice non fa indagini d'ufficio sulla titolarità del credito; la parte deve allegare e provare la propria posizione per ottenere l'estromissione o la chiamata di terzi.

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