Sentenza n. 3376/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza numero 409/2025, emessa in data 24 giugno 2025, dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta del docente per euro 500,00 relativi all'anno scolastico 2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 25 giugno 2025 e passata in giudicato, con la quale l'amministrazione era stata condannata a riconoscere in suo favore la carta del docente per l'importo di euro 500,00 per l'anno scolastico 2024/25. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto anche la condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza al Ministero. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che la spettanza dell'importo di euro 500,00 risultava dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione prodotta, mentre l'amministrazione non aveva allegato alcun adempimento. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente l'importo dovuto, detratto quanto eventualmente già pagato, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura da parte della creditrice e precisando che l'incarico rientra nei compiti istituzionali e non dà luogo a compenso. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo manifestamente iniqua l'astreinte nel caso concreto, sia per l'avvenuta nomina del commissario ad acta sia in considerazione dell'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla carta del docente e delle circostanze del ritardo. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate in concreto le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione delle sentenze contro le amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
art. 14 d.l. 669/1996
Il termine dilatorio è stato ritenuto decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per le sentenze notificate all'amministrazione, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- In presenza di un giudicato che riconosce al privato una somma determinata e dell'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, assegnare un termine per il pagamento e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può rendere manifestamente iniqua, nel caso concreto, la richiesta di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora, soprattutto quando il ritardo dell'amministrazione sia collegato a un contenzioso seriale di eccezionale entità.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice deve valutare concretamente se la sua applicazione sia manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, anche considerando la posizione del debitore pubblico e il rischio di locupletazioni o sanzioni eccessivamente afflittive.
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