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Ordinanza

Ordinanza n. 450/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento di esclusione adottato nella seduta del 12/03/2026, con il quale è stata disposta l’esclusione del Consorzio Reale S.C.A R.L. - Consorzio Stabile dalla procedura aperta relativa all’intervento di realizzazione del nuovo ponte di attraversamento del fiume Adda al km 19+550 della SP n. 27, in loc. Le Prese, nel Comune di Sondalo (SO), CUP C67H21000050002 - CIG BA15469EDB; -della nota di trasmissione del provvedimento di esclusione trasmessa il 12.03.2026 -del provvedimento di aggiudicazione eventualmente intervenuto nelle more della proposizione del presente ricorso e non comunicato;

Giustizia amministrativa202601258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione da una procedura aperta per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adda, unitamente alla relativa nota di trasmissione e all'eventuale aggiudicazione intervenuta nelle more

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il consorzio stabile ha impugnato la propria esclusione dalla procedura di gara, chiedendo la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. In sede cautelare ha sostenuto l'erroneità della valutazione del RUP circa l'irrilevanza dei requisiti posseduti dal consorzio e la possibilità di ricostruire, sulla base della domanda di partecipazione, la volontà di concorrere in proprio, oltre che mediante la consorziata esecutrice indicata. La domanda conteneva infatti l'indicazione della consorziata Cosif s.r.l., ma non aveva cancellato la dichiarazione secondo cui il consorzio stabile concorreva in proprio; il consorzio aveva inoltre indicato i propri requisiti di capacità tecnico-professionale e dichiarato di voler ricorrere al subappalto, mentre la consorziata aveva rinviato, su tale profilo, alla dichiarazione consortile. Il ricorrente ha quindi dedotto che l'omessa indicazione delle lavorazioni eseguite dalla consorziata fosse suscettibile di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, a un primo sommario esame, il ricorso presentasse profili di fondatezza. In particolare, non è stata ritenuta corretta la valutazione del RUP sull'irrilevanza dei requisiti posseduti dal consorzio. La documentazione di gara è stata giudicata idonea a far emergere una volontà di partecipazione mista, cioè in proprio e tramite la consorziata indicata, considerata la mancata cancellazione della dichiarazione relativa alla partecipazione in proprio, l'indicazione dei requisiti tecnico-professionali consortili e la dichiarazione sul subappalto. Il Collegio ha pertanto ritenuto apparentemente ammissibile l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. 36/2023 per sanare l'omessa indicazione delle lavorazioni eseguite dalla consorziata. È stato sospeso il provvedimento di esclusione ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per l'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione.

  • art. 101 d.lgs. n. 36/2023

    Consente, secondo la valutazione cautelare del TAR, l'attivazione del soccorso istruttorio per sanare l'omessa indicazione delle lavorazioni eseguite dalla consorziata, in presenza di elementi documentali idonei a ricostruire la volontà di partecipazione del consorzio.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, la volontà di un consorzio stabile di concorrere in proprio, oltre che tramite una consorziata esecutrice, può essere desunta dal coordinamento delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, inclusa la mancata cancellazione della clausola relativa alla partecipazione in proprio, l'indicazione dei requisiti propri e la dichiarazione di ricorso al subappalto.
  • Quando la documentazione di gara contiene elementi convergenti idonei a manifestare una partecipazione consortile mista, non è legittimo qualificare automaticamente come irrilevanti i requisiti posseduti direttamente dal consorzio senza una valutazione complessiva della domanda di partecipazione.
  • L'omessa indicazione delle lavorazioni che saranno eseguite dalla consorziata può essere suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 d.lgs. 36/2023, qualora la documentazione originaria consenta di ricostruire la volontà partecipativa e non si traduca in una modifica sostanziale dell'offerta o in una nuova dichiarazione costitutiva della posizione del concorrente.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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