Sentenza n. 1435/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (sezione prima) n. 570/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive e la sentenza del TAR Liguria che ne aveva respinto l’impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria degli immobili ha impugnato la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro una seconda ordinanza comunale di demolizione, relativa a container, tettoie, manufatti e a un abbancamento di terreno realizzati senza titolo edilizio. Con il primo motivo d’appello ha dedotto l’erroneità della decisione per non avere considerato la propria estraneità agli abusi e l’indisponibilità delle aree, sostenendo che tale situazione le avrebbe reso impossibile ottemperare all’ordine demolitorio. Con il secondo motivo ha contestato la dichiarazione di inammissibilità della deduzione relativa alla pendenza di una domanda di sanatoria, sostenendo che essa era stata introdotta non come autonomo motivo di illegittimità, ma per dimostrare il permanere dell’interesse alla decisione, nonostante la scadenza del termine di novanta giorni per l’ottemperanza e la trasposizione del ricorso straordinario nel giudizio giurisdizionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la destinataria dell’ordine di demolizione la società proprietaria degli immobili, anche se estranea alla realizzazione degli abusi, poiché l’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 configura il potere repressivo come potere di carattere reale, rivolto sia all’autore dell’abuso sia al proprietario in ragione del rapporto dominicale con il bene. La qualità di destinatario consente inoltre al proprietario di attivarsi per evitare l’acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza. L’eventuale locazione o detenzione qualificata da parte di terzi non impedisce giuridicamente al proprietario di riacquisire la disponibilità del bene mediante gli strumenti civilistici necessari a ottemperare all’ordine amministrativo; ciò vale a maggior ragione quando il detentore sia l’autore degli abusi. L’unico temperamento riconosciuto consiste nella prova dell’impossibilità obiettiva di riacquisire la disponibilità dell’immobile, nonostante i tentativi compiuti, prova che nel caso concreto non è stata fornita. La questione della domanda di sanatoria pendente non è stata ritenuta idonea a incidere sulla decisione finale, poiché la stessa appellante aveva chiarito che la relativa deduzione era stata svolta soltanto per dimostrare il permanere dell’interesse alla decisione e non quale autonomo vizio dell’ordinanza. Le spese sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31, comma 1, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale paradigma dell’ordine di demolizione e del potere repressivo comunale in materia di abusi edilizi; il proprietario è destinatario dell’ordine anche se estraneo alla commissione dell’abuso.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa del provvedimento impugnato e attribuisce al Comune un potere sanzionatorio di carattere reale, esercitabile nei confronti sia dell’autore dell’abuso sia del proprietario dell’immobile abusivo.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Prevede l’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale in caso di inottemperanza; tale conseguenza giustifica la possibilità per il proprietario di essere destinatario dell’ordine e di attivarsi per evitarla.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il termine di novanta giorni per ottemperare all’ordine demolitorio è richiamato nel motivo d’appello e nel riferimento alla permanenza dell’interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria da remoto; non costituisce la base della decisione di merito.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 può essere legittimamente rivolto anche al proprietario dell’immobile abusivo che non abbia realizzato né concorso a realizzare l’abuso, poiché il potere repressivo edilizio ha carattere reale e si fonda sul rapporto dominicale con il bene.
- Il proprietario destinatario dell’ordine di demolizione può essere chiamato ad attivarsi per ripristinare la legalità edilizia e per evitare l’acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area di sedime al patrimonio comunale, anche quando il responsabile materiale dell’abuso sia un terzo.
- La locazione o la detenzione qualificata dell’immobile da parte di terzi non impedisce, di per sé, al proprietario di ottemperare all’ordine di demolizione: il proprietario deve utilizzare gli strumenti civilistici necessari a riacquisire la disponibilità del bene, quando ciò sia necessario per eseguire l’ordine amministrativo.
- L’esonero del proprietario dalle conseguenze dell’inottemperanza può essere riconosciuto soltanto in presenza della prova dell’impossibilità obiettiva di riacquisire la disponibilità dell’immobile, nonostante l’effettivo compimento di tentativi idonei; la mera estraneità all’abuso o la presenza di un detentore non sono sufficienti.
- La pendenza di una domanda di sanatoria, se dedotta esclusivamente per dimostrare il permanere dell’interesse alla decisione e non come autonomo vizio dell’ordine di demolizione, non incide di per sé sulla legittimità dell’ordinanza demolitoria.
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