Parere n. 958/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato dal signor Giacomo Gentile nei confronti del Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. 018.1600/2624.4 di diniego dell’indennità di trasferimento e per il riconoscimento del diritto al congedo straordinario per trasferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego dell’indennità di trasferimento e domanda di accertamento del diritto a venti giorni di congedo straordinario per trasferimento
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, dopo avere superato un concorso interno riservato al personale già in servizio per vice-ispettore, è stato assegnato dalla sede di Bari alla sede di Fiumicino. L’Amministrazione ha negato sia il congedo straordinario di venti giorni previsto dall’articolo 15 d.P.R. n. 395/1995 sia l’indennità di trasferimento prevista dall’articolo 1 l. n. 86/2001, ritenendo che la nuova sede costituisse una prima assegnazione conseguente all’acquisizione della nuova qualifica e non un trasferimento d’autorità. Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’indennità, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 l. n. 86/2001, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, omessa o erronea valutazione e manifesta irragionevolezza, chiedendo inoltre l’accertamento della spettanza del congedo straordinario. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità e la tardività della domanda relativa al congedo e, nel merito, l’infondatezza del ricorso sostenendo la novazione del rapporto di servizio.
Il parere
La domanda di accertamento della spettanza del congedo straordinario è dichiarata inammissibile. Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente soltanto azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi; non può quindi essere utilizzato per proporre un’azione di accertamento, neppure quando la pretesa riguardi un bene della vita privo di margini di discrezionalità amministrativa. Inoltre, la domanda non può eludere il termine decadenziale di 120 giorni per impugnare il diniego, essendo stata proposta oltre tale termine. È invece esaminata nel merito la domanda di annullamento del diniego dell’indennità di trasferimento. Il requisito controverso è quello del trasferimento d’autorità. Secondo il parere, il trasferimento è d’autorità quando è diretto in via prioritaria a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione, anche se il dipendente abbia prestato assenso o manifestato gradimento per la nuova sede. Nel caso di passaggio a una qualifica superiore, la novazione del rapporto e la conseguente prima assegnazione ricorrono soltanto quando il passaggio derivi dal superamento di un concorso pubblico aperto all’esterno. Quando, invece, il concorso è riservato al personale interno già in servizio, non vi è soluzione di continuità nel rapporto di servizio e l’assegnazione della nuova sede integra un trasferimento d’autorità. Poiché il concorso per vice-ispettore era esclusivamente riservato al personale già in servizio, lo spostamento da Bari a Fiumicino deve essere qualificato come trasferimento d’autorità. Il diniego, fondato sull’erronea qualificazione dell’assegnazione come prima assegnazione, è pertanto annullato.
Osservazioni
Domanda di accertamento del congedo straordinario
La domanda è inammissibile perché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 d.P.R. n. 1199/1971, ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi. La domanda è comunque tardiva anche ove riqualificata come domanda di annullamento del diniego, essendo stata proposta oltre il termine decadenziale di 120 giorni dalla notificazione dell’atto.
Indennità di trasferimento e qualificazione dello spostamento
L’assegnazione a Fiumicino, conseguente al superamento di un concorso interno riservato al personale già in servizio, costituisce trasferimento d’autorità e non prima assegnazione. Non si verifica novazione del rapporto di impiego, sicché ricorrono i presupposti per l’indennità prevista dall’articolo 1 l. n. 86/2001.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria
Il ricorso straordinario consente esclusivamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi e non azioni autonome di accertamento.
art. 15 d.P.R. n. 395/1995
congedo straordinario per venti giorni
La disposizione è richiamata quale fondamento della pretesa al congedo straordinario, ma la relativa domanda non è esaminabile nel merito per inammissibilità e tardività.
art. 1 l. n. 86/2001
Al personale ... trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi
L’indennità spetta quando lo spostamento in altro comune costituisce trasferimento d’autorità. L’assegnazione conseguente a un concorso interno riservato al personale già in servizio integra tale requisito.
art. 1 l. n. 86/2001
Il trasferimento d’autorità è quello funzionale a soddisfare direttamente e prioritariamente gli interessi dell’Amministrazione, non le esigenze personali e familiari del dipendente; la qualificazione non è esclusa dall’eventuale assenso o gradimento del dipendente.
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
Il termine per proporre il ricorso straordinario è decadenziale e non può essere aggirato qualificando come accertamento una domanda sostanzialmente diretta all’annullamento di un provvedimento sfavorevole.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in ragione della sua natura tipicamente impugnatoria, consente soltanto domande di annullamento di provvedimenti amministrativi e non domande autonome di accertamento, anche quando la pretesa dedotta abbia natura vincolata.
- Una domanda di accertamento non può essere utilizzata per eludere il termine decadenziale previsto per l’impugnazione del provvedimento amministrativo sfavorevole; ove sostanzialmente diretta all’annullamento dell’atto, essa deve essere dichiarata tardiva se proposta oltre il termine applicabile.
- Il trasferimento d’autorità ricorre quando lo spostamento è funzionale a soddisfare in via diretta e prioritaria le esigenze dell’Amministrazione, anche se il dipendente abbia espresso assenso o gradimento per la nuova sede.
- Il passaggio a una qualifica superiore determina novazione del rapporto e prima assegnazione soltanto quando deriva dal superamento di un concorso pubblico aperto anche a soggetti esterni. Se il concorso è riservato al personale interno già in servizio, non vi è soluzione di continuità nel rapporto e l’assegnazione della nuova sede costituisce trasferimento d’autorità.
- Al dipendente spetta l’indennità di trasferimento prevista dall’articolo 1 l. n. 86/2001 quando la nuova sede, situata in un comune diverso, sia stata assegnata in esito a un concorso interno riservato al personale già in servizio, purché sussistano gli ulteriori requisiti normativi.
Diniego dell’indennità di trasferimento e domanda di congedo straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un dipendente della Polizia di Stato contro il Ministero dell’interno. Il ricorrente, già Assistente Capo Coordinatore presso la Polizia Ferroviaria di Bari Centrale, aveva superato un concorso interno riservato al personale già in servizio per l’accesso al ruolo dei vice-ispettori. Al termine del corso di formazione era stato assegnato alla sede di Fiumicino.
Il dipendente aveva chiesto il congedo straordinario di venti giorni previsto dall’articolo 15 d.P.R. n. 395/1995 e l’indennità di trasferimento prevista dall’articolo 1 l. n. 86/2001. Entrambi i benefici erano stati negati perché l’Amministrazione aveva qualificato l’assegnazione come prima assegnazione conseguente all’acquisizione della nuova qualifica, anziché come trasferimento d’autorità.
Domande proposte e posizione dell’Amministrazione
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’indennità di trasferimento, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 l. n. 86/2001, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, omessa o erronea valutazione e manifesta irragionevolezza. Ha inoltre chiesto l’accertamento della spettanza del congedo straordinario.
Il Ministero dell’interno ha sostenuto che la domanda relativa al congedo fosse inammissibile e tardiva, poiché proposta oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione del diniego. Nel merito, ha affermato che l’acquisizione della nuova qualifica avrebbe determinato la novazione del rapporto di servizio e, quindi, una prima assegnazione alla nuova sede.
Natura del ricorso straordinario e domanda di accertamento
La Sezione ribadisce, richiamando l’articolo 8 d.P.R. n. 1199/1971 e precedenti pareri della Sezione I, che il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria. Esso consente soltanto azioni dirette all’annullamento di provvedimenti amministrativi e non può essere utilizzato per proporre un’azione autonoma di accertamento, neppure quando la pretesa riguardi un bene della vita rispetto al quale l’Amministrazione non disponga di margini di valutazione discrezionale.
La domanda relativa al congedo straordinario è quindi dichiarata inammissibile. La Sezione osserva inoltre che la domanda non può essere utilizzata per aggirare il termine decadenziale previsto per l’impugnazione del diniego. Anche riqualificandola come domanda di annullamento, essa sarebbe tardiva perché proposta oltre 120 giorni dalla notificazione dell’atto sfavorevole.
Presupposti dell’indennità di trasferimento
La Sezione esamina nel merito la domanda di annullamento del diniego dell’indennità, ritenendola ritualmente e tempestivamente proposta. L’articolo 1 l. n. 86/2001 riconosce l’indennità al personale indicato dalla disposizione che sia trasferito d’autorità ad altra sede di servizio situata in un comune diverso da quello di provenienza.
Nel caso concreto non sono contestati gli ulteriori requisiti dell’indennità. La questione riguarda esclusivamente la qualificazione dello spostamento come trasferimento d’autorità oppure come prima assegnazione.
Criterio del trasferimento d’autorità
Secondo la giurisprudenza richiamata nel parere, il trasferimento è d’autorità quando è diretto, in via immediata e prioritaria, a soddisfare gli interessi dell’Amministrazione di appartenenza e non le esigenze personali o familiari del dipendente.
La qualificazione come trasferimento d’autorità non è esclusa dal consenso o dal gradimento manifestato dal dipendente rispetto alla nuova sede. Anche nell’ambito di un trasferimento d’autorità l’Amministrazione può tenere conto delle aspirazioni personali dell’interessato, purché ciò avvenga compatibilmente con le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione.
Concorso pubblico e concorso interno
La Sezione distingue tra il passaggio a una qualifica superiore conseguente a concorso pubblico aperto all’esterno e quello derivante da un concorso riservato al personale interno.
Nel primo caso si verifica la novazione del rapporto di impiego e l’assegnazione della sede costituisce prima assegnazione; non spetta quindi l’indennità di trasferimento. Nel secondo caso, purché il dipendente sia assunto nell’ambito della quota riservata, non vi è soluzione di continuità tra il precedente e il nuovo rapporto di servizio. L’assegnazione della nuova sede integra pertanto un trasferimento d’autorità e consente il riconoscimento dell’indennità.
Applicazione al caso concreto e conclusione
Il concorso per vice-ispettori al quale aveva partecipato il ricorrente era riservato esclusivamente al personale già in servizio. Lo spostamento dalla sede di Bari a quella di Fiumicino deve quindi essere qualificato come trasferimento d’autorità e non come prima assegnazione.
Il diniego dell’indennità si fondava su un presupposto giuridico errato ed è pertanto annullato. Il parere conclude per l’inammissibilità della domanda di accertamento del diritto al congedo straordinario e per l’accoglimento della domanda di annullamento del diniego dell’indennità di trasferimento.
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