Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04124/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di applicazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Taranto aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato. Costui ha proposto ricorso per cassazione deducendo manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il giudice, mediante una sintesi ritenuta insufficiente delle risultanze investigative, avrebbe omesso di motivare adeguatamente la decisione. La Corte ha però rilevato che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la censura proposta non rientra in tali ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Taranto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Indicato come norma che impone la trattazione de plano dell'impugnazione nelle forme previste, nel caso di ricorso avverso sentenza di patteggiamento successiva alla novella del 2017.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Interpretato nel senso che, contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La Corte ne ribadisce il carattere tassativo e limitativo dell'ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure generiche o attinenti alla motivazione non sono deducibili.
  • La verifica di ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento è preliminare e determina, se negativa, la declaratoria di inammissibilità senza esame del merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.