Sentenza n. 9837/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto n. 24408 del 2022 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato nel sito istituzionale del medesimo Ente; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della legge provinciale 17/1993, avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Provinciale Autonoma di Bolzano; - del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, intitolato “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - ove occorra, dell’“Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italsanitaria s.r.l. in data 9/10/2023: - del decreto n. 10686 del 2023 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto: “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, e allegati; - della determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Nr. 2023A-000832 del 12.06.2023 con cui stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (risultanti nell'Allegato 1); - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; - degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e provinciali di determinazione del fatturato e dell'importo del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i successivi atti di rideterminazione dell'importo
Esito
La controversia
La società ha impugnato gli atti applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano relativo al fatturato e all'importo dovuto, la comunicazione di avvio del procedimento, i decreti ministeriali di certificazione del superamento dei tetti di spesa e di adozione delle linee guida, l'accordo Stato-Regioni, l'intesa in Conferenza Stato-Regioni e ulteriori atti presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto provinciale di determinazione dell'importo del payback, nonché la determina dell'Azienda sanitaria recante la nuova certificazione dei fatturati. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l'esecutività degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro tali provvedimenti. La società ha dichiarato di avere effettuato il pagamento della quota ridotta e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La Provincia ha attestato l'effettivo pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sia sul ricorso introduttivo sia sui motivi aggiunti. Ha ritenuto applicabile e prevalente l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, poiché la società aveva versato la quota ridotta del 25 per cento e la Provincia aveva depositato il provvedimento attestante l'avvenuto pagamento. Secondo il giudice, tale adempimento ha estinto l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulle impugnazioni degli atti provinciali, determinando la cessazione della materia del contendere anche con riferimento ai motivi aggiunti relativi al provvedimento successivamente rettificato. Il TAR ha inoltre ritenuto sussistente la propria competenza a dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi della disciplina sopravvenuta, senza definire nel merito le censure originariamente dedotte né esaminare la questione di giurisdizione prospettata d'ufficio in relazione ai motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del meccanismo di payback.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce il riferimento normativo dei provvedimenti regionali e provinciali recanti la determinazione degli importi di ripiano per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... determinando la cessazione della materia del contendere.
Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback, con compensazione delle spese.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
Riferimenti normativi della comunicazione di avvio del procedimento impugnata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Presidente di assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla possibile questione di giurisdizione rilevata d'ufficio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso dei giudizi promossi contro i provvedimenti regionali o provinciali di payback dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, l'azienda fornitrice versa integralmente la quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta e l'amministrazione ne accerta l'avvenuto pagamento, l'obbligazione originaria si estingue e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L'accertamento amministrativo dell'avvenuto versamento della quota ridotta costituisce, ai fini della cessazione della materia del contendere, il presupposto documentale idoneo a dimostrare l'integrale adempimento dell'obbligazione definita dalla disciplina sopravvenuta.
- La disciplina sopravvenuta che prevede espressamente la cessazione della materia del contendere si applica anche ai ricorsi per motivi aggiunti diretti contro il provvedimento provinciale successivamente rettificato o rideterminato, quando l'adempimento riguarda l'obbligazione complessivamente dovuta per gli anni interessati.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi della disciplina speciale sopravvenuta comporta la compensazione delle spese di lite, secondo quanto previsto dalla medesima disciplina.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1213/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1214/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1215/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1216/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1217/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1191/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →