Cassazione Penale, Sentenza n. 4010/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/04/2023 che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente contestava la sussistenza della gravità indiziaria su molteplici capi: estorsioni (capi 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 28), tentato furto (capo 35), delitti in materia di armi (capo 39), importazione e cessione di stupefacenti (capi 53, 54, 55, 56, 59) e il ruolo associativo aggravato (capo 1). Le censure principali sostenevano che le intercettazioni fossero interpretabili in modo non univoco, che mancassero atti di coercizione o partecipazione attiva in molte estorsioni, che talune condotte fossero meri atti preparatori o semplice conoscenza dei fatti, che non vi fossero riscontri per le autoaccuse su armi e che le importazioni di cocaina fossero fondate solo su notizie giornalistiche e conversazioni non probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo e generico, volto a proporre una diversa lettura di fatti e intercettazioni già valutati dal Tribunale del riesame. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che, sulla base di intercettazioni chiare e riscontri materiali (sequestri di armi e droga, filmati, servizi di osservazione), aveva delineato il ruolo del ricorrente nel clan Piromalli-Molè: partecipazione a estorsioni (anche come intermediario), custodia di armi, ruolo nell'organizzazione e nell'attività di traffico di stupefacenti. La Corte ha inoltre affermato la piena valenza probatoria delle dichiarazioni autoaccusatorie captate in intercettazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione di tipo mafioso. Applicata per inquadrare la partecipazione stabile e funzionale del ricorrente nel clan Piromalli-Molè, valutando indizi sulla base di elementi comportamentali e di ruolo.
art. 56 cod. pen.
Norma sul tentativo e concorso; richiamata congiuntamente all'art. 110 per spiegare come contributi diversi o atipici possano integrare concorso nel reato (es. accompagnare l'autore dell'estorsione o agire come intermediario).
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato. Interpretato per ritenere il ricorrente concorrente nelle estorsioni quando la sua intervento, presenza o mediazione ha contribuito causalmente al risultato intimidatorio.
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione. Applicata per valutare la coartazione della volontà delle vittime alla luce delle minacce e della provenienza mafiosa delle stesse.
art. 628 cod. pen., comma 3
Norma sul furto aggravato; citata in relazione ai capi eventualmente connessi ma non centrale nella motivazione di rigetto dell'impugnazione.
art. 73 e art. 74 D.P.R. 309/1990
Norme sul traffico internazionale e sulla detenzione/cessione di stupefacenti. Utilizzate per qualificare importazione e cessione di cocaina e hashish, valutando conversazioni, sequestri e movimenti osservati come indizi gravi.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dall'avvocato per articolare i motivi del ricorso; menzionata nell'esposizione delle censure ma la Corte ha ritenuto il ricorso reiterativo e di merito.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata rispetto alla qualificazione delle intercettazioni e del materiale probatorio, evocata nelle censure difensive ma non ritenuta idonea a mutare l'esito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda.
Massime di principio
- La gravità indiziaria per la custodia cautelare può risultare da elementi accumulati: intercettazioni 'inequivoche' combinate con riscontri materiali (sequestri, riprese video, attività di osservazione) sono valutate nel loro complesso e non singolarmente.
- La presenza fisica o l'attività di mediazione/integrazione svolta da un soggetto può configurare concorso in estorsione anche se non è l'autore principale: l'accompagnare, introdurre o esercitare pressione per conto di terzi è valutata come contributo causale.
- Le dichiarazioni confessorie captate in intercettazione spontanea possono avere pieno valore probatorio per sostenere la gravità indiziaria, anche in assenza di una denuncia formale da parte di terzi.
- Atti apparentemente preparatori possono essere ritenuti tentativi punibili se sono idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato, valutando la loro efficacia ex ante nel contesto concreto.
- Per l'inquadramento in un'associazione mafiosa è necessario un quadro indiziario complessivo, grave e persistente: indicatori come custodia di armi, gestione di traffici illeciti, partecipazione a summit e funzioni di collegamento sono elementi rilevanti.
- Le censure basate su interpretazioni alternative delle intercettazioni devono articolare rilievi specifici e nuovi; la mera proposta di letture diverse, se già esaminate dal giudice del riesame, è spesso dichiarata inammissibile come reiterativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3728/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3729/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3730/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3734/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3735/2024 del 30/01/2024
- Sentenza penale · 30 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3736/2024 del 30/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →