Cassazione Penale, Sentenza n. 23057/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, censurava la sentenza d'appello in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e al diniego di specifiche circostanze attenuanti. Successivamente il difensore ha depositato nuovi motivi corredati da documentazione che attestava la remissione di querela da parte della persona offesa (Michela Baiguera) e l'accettazione della remissione da parte del prevenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che la persona offesa ha effettivamente rimesso la querela e che il prevenuto ha accettato tale atto, come comprovato dalla documentazione prodotta. Poiché il reato (furto) è procedibile a querela di parte, la remissione estingue il reato; di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono state poste a carico del querelato (l'odierno ricorrente).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso sollevava questioni relative all'applicabilità o al diniego della causa attenuante prevista dall'art. 131-bis; la Corte di Cassazione non è però entrata nel merito di tale questione perché il reato è risultato estinto per remissione di querela, rendendo la censura irrilevante.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Applicato per disporre che le spese processuali siano poste a carico del querelato (il ricorrente), in quanto il reato si è estinto per remissione della querela.
Massime di principio
- Quando la persona offesa di un reato procedibile a querela di parte rimettere la querela e l'imputato accetta la remissione, il reato si estingue e le sentenze penali impugnate possono essere annullate senza rinvio per estinzione del reato.
- Se l'estinzione del reato per remissione di querela interviene o viene documentata durante il processo di impugnazione, le questioni sostanziali soggette a censura (es. applicazione di attenuanti come l'art. 131-bis) diventano ininfluenti e non vengono più esaminate dalla Corte.
- La documentazione che prova la remissione di querela e la relativa accettazione deve essere prodotta e può essere decisiva anche se depositata successivamente; la Corte può basare la decisione sull'esistenza di tale documentazione.
- L'annullamento per estinzione del reato non esclude la possibilità che le spese processuali siano addebitate al querelato, conformemente alle norme di procedura penale (es. art. 340, comma 4).
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente la sussistenza e la validità della remissione di querela (volontà della persona offesa e accettazione dell'imputato) e documentarla accuratamente, poiché ciò può determinare l'estinzione del reato e l'immediata chiusura del procedimento.
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