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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23057/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, censurava la sentenza d'appello in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e al diniego di specifiche circostanze attenuanti. Successivamente il difensore ha depositato nuovi motivi corredati da documentazione che attestava la remissione di querela da parte della persona offesa (Michela Baiguera) e l'accettazione della remissione da parte del prevenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che la persona offesa ha effettivamente rimesso la querela e che il prevenuto ha accettato tale atto, come comprovato dalla documentazione prodotta. Poiché il reato (furto) è procedibile a querela di parte, la remissione estingue il reato; di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono state poste a carico del querelato (l'odierno ricorrente).

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il ricorso sollevava questioni relative all'applicabilità o al diniego della causa attenuante prevista dall'art. 131-bis; la Corte di Cassazione non è però entrata nel merito di tale questione perché il reato è risultato estinto per remissione di querela, rendendo la censura irrilevante.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Applicato per disporre che le spese processuali siano poste a carico del querelato (il ricorrente), in quanto il reato si è estinto per remissione della querela.

Massime di principio

  • Quando la persona offesa di un reato procedibile a querela di parte rimettere la querela e l'imputato accetta la remissione, il reato si estingue e le sentenze penali impugnate possono essere annullate senza rinvio per estinzione del reato.
  • Se l'estinzione del reato per remissione di querela interviene o viene documentata durante il processo di impugnazione, le questioni sostanziali soggette a censura (es. applicazione di attenuanti come l'art. 131-bis) diventano ininfluenti e non vengono più esaminate dalla Corte.
  • La documentazione che prova la remissione di querela e la relativa accettazione deve essere prodotta e può essere decisiva anche se depositata successivamente; la Corte può basare la decisione sull'esistenza di tale documentazione.
  • L'annullamento per estinzione del reato non esclude la possibilità che le spese processuali siano addebitate al querelato, conformemente alle norme di procedura penale (es. art. 340, comma 4).
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente la sussistenza e la validità della remissione di querela (volontà della persona offesa e accettazione dell'imputato) e documentarla accuratamente, poiché ciò può determinare l'estinzione del reato e l'immediata chiusura del procedimento.

Testo integrale

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