Sentenza n. 387/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del Docente e ordinato l’accredito degli importi spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il loro diritto alla Carta Elettronica del Docente e condannato il Ministero a mettere a disposizione euro 2.500,00 per due ricorrenti ed euro 2.000,00 per le altre tre. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale dalla quale risultava che Sogei s.p.a. aveva accreditato, il 3 dicembre 2025, gli importi riconosciuti nel borsellino elettronico delle ricorrenti, salvo quanto riferito alla posizione di una di esse, per la quale non era ancora stata comunicata l’avvenuta esecuzione. La parte ricorrente ha comunque dichiarato sopravvenuto l’adempimento e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell’intervenuto adempimento della sentenza ottemperanda. Il Collegio ha rilevato che l’adempimento era stato tardivo e che tale circostanza confermava l’originaria fondatezza della pretesa azionata. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero, liquidandole in euro 500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario. La somma è stata ridotta in considerazione dell’adempimento spontaneo.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse alla decisione per effetto dell’adempimento dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie alla pronuncia da eseguire e viene meno l’interesse alla prosecuzione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza: la fondatezza originaria della pretesa può essere valutata secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- In caso di adempimento spontaneo intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza, la liquidazione delle spese può essere ridotta in ragione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa prima della decisione.
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