Cassazione Civile, Ordinanza n. 05938/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero impugnava davanti al Giudice di pace un decreto prefettizio di espulsione emesso per l'inottemperanza a un precedente ordine di allontanamento. Il ricorrente deduceva di vivere in Italia da molti anni, di avere qui il nucleo familiare (moglie, figlio, nuora e nipoti) e di non avere più legami significativi nel Paese d'origine. Nel ricorso e poi in cassazione lamentava, in sintesi, che il giudice di merito non avesse considerato la sopravvenuta presentazione di domanda di protezione speciale/complementare e la sospensione del rigetto di tale domanda da parte del Tribunale, circostanza che avrebbe dovuto incidere sull'efficacia del decreto di espulsione. Con il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998; con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, come interpretato dalla Corte costituzionale, ma tale motivo restava subordinato al primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, nel rito applicabile all'opposizione al decreto di espulsione, il giudice di pace avrebbe dovuto esaminare la documentazione sopravvenuta attestante la proposizione della domanda di protezione speciale e la sospensione del provvedimento negativo adottato in quella procedura. Pur non potendo annullare il decreto di espulsione per il solo fatto della sopravvenuta domanda di protezione, il giudice avrebbe dovuto dichiararne la sospensione dell'efficacia fino alla definizione della domanda di protezione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, per il riesame alla luce del principio indicato.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
è la base del decreto di espulsione emesso per l'inottemperanza a un precedente ordine di allontanamento.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo dal giudice di merito nel caso di espulsione ex art. 14, comma 5-ter.
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
le controversie in materia di opposizione all'espulsione sono disciplinate dal rito previsto per il procedimento sommario di cognizione.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
rileva, nel testo applicabile ratione temporis, ai fini della tutela della vita privata e familiare e del rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
la domanda di protezione speciale/complementare può costituire titolo rilevante ai fini della permanenza sul territorio e incide sull'efficacia del decreto di espulsione.
d.l. 130/2020, conv. in l. 173/2020
ha introdotto la protezione speciale nel sistema delle cause di inespellibilità, secondo il ricorrente e nel quadro considerato dalla Corte.
d.l. 20/2023
richiamato per affermare l'irretroattività della novella rispetto alla disciplina applicabile al caso.
art. 7, comma 2, d.l. 20/2023
richiamato dal ricorrente come disposizione che sancisce l'irretroattività della riforma.
art. 18 d.lgs. 150/2011
le controversie in materia di opposizione all'espulsione sono regolate dal rito sommario di cognizione.
art. 702-bis c.p.c.
nel procedimento sommario non vi sono preclusioni documentali tali da impedire la produzione successiva fino alla decisione.
art. 702-ter c.p.c.
è il momento fino al quale è ammessa la produzione documentale nel procedimento sommario di cognizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a un decreto di espulsione, il giudice deve considerare anche la documentazione sopravvenuta prodotta fino alla decisione, se rilevante ai fini della permanenza dello straniero sul territorio.
- La sopravvenuta proposizione di una domanda di protezione internazionale o complementare non determina, di per sé, l'invalidità del decreto di espulsione già emesso, ma ne comporta la sospensione dell'efficacia fino alla definizione della domanda.
- Il giudice dell'opposizione non può limitarsi a confermare l'espulsione ignorando la pendenza di una procedura di protezione che, anche tramite sospensione del diniego, possa incidere sul titolo di soggiorno; deve verificare se ricorrano i presupposti per sospendere l'efficacia del decreto.
- Nel procedimento sommario di cognizione applicabile a tali controversie, non operano preclusioni rigide in materia di produzioni documentali incompatibili con l'esame di documenti sopravvenuti prima dell'ordinanza conclusiva.
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