Sentenza n. 1103/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: - del provvedimento/comunicazione prot. 2047/2025 del 19.05.2025 di diniego della richiesta di revisione prezzi per il “Servizio di vigilanza armata con pattugliamento fisso, gestione della centrale operativa di videosorveglianza, degli impianti di sicurezza, nonché del servizio di vigilanza al varco d'ingresso, relativo al complesso immobiliare sito in Napoli - Bagnoli, al viale della Liberazione n. 1, denominato “parco San Laise” (ex area Nato) per la durata triennale - CIG 9569882474” assunta al protocollo dell'ente in data 05.05.2025 al n. 1738/2025; - di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della parte ricorrente. Nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all'adeguamento del corrispettivo, relativamente al contratto in epigrafe, con incremento della tariffa oraria come da tabella e prospetto Excel allegati all'istanza di revisione prezzi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di revisione dei prezzi relativa al contratto triennale per servizi di vigilanza e sicurezza
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aggiudicataria aveva stipulato un contratto di durata triennale per servizi di vigilanza, formulando l’offerta sulla base dei costi della manodopera allora stimati. A seguito del rinnovo del CCNL di categoria intervenuto nel febbraio 2024, deduceva rilevanti aumenti retributivi, quantificati in incrementi del costo del lavoro pari al 25% per il 2024, al 35% per il 2025 e al 40% per il 2026, con un costo complessivo della manodopera superiore sia all’importo contrattuale sia al costo stimato dalla stazione appaltante. Chiedeva quindi l’attivazione della revisione prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016. La stazione appaltante respingeva l’istanza ritenendo prevedibile il rinnovo del contratto collettivo nazionale. La ricorrente deduceva violazione dell’art. 106 d.lgs. 50/2016, degli artt. 2 e 97 Cost., della l. 241/1990, dei principi di correttezza, buona fede e leale cooperazione, nonché difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, carenza di motivazione e sviamento. Contestava, in particolare, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, l’assenza di contraddittorio e l’omessa concreta valutazione dell’eccezionalità del rinnovo contrattuale del 2024. Deduceva inoltre violazione degli artt. 11 e 60 d.lgs. 36/2023, sostenendo che i principi e i criteri della revisione prezzi del nuovo Codice dei contratti avrebbero dovuto orientare la decisione anche per il contratto precedente ancora in corso, e lamentava la mancata analisi della documentazione tecnica e del prospetto elaborato dal consulente del lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ordinando alla stazione appaltante di rideterminarsi sull’istanza di revisione prezzi. Il Collegio ha ritenuto applicabile, ratione temporis, l’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016 anche alle richieste di adeguamento dei prezzi, purché l’istante dimostri che l’aumento dei costi dipenda da fatti eccezionali e imprevedibili, idonei ad alterare l’alea contrattuale, e purché tali circostanze abbiano comportato una modifica o implementazione delle prestazioni a carico dell’aggiudicatario. La stazione appaltante non aveva adeguatamente verificato se il rinnovo del CCNL del febbraio 2024 presentasse tali caratteristiche. La motivazione secondo cui era normale giungere a un nuovo contratto collettivo per il settore della guardiania è stata ritenuta insufficiente e non supportata da un’istruttoria sulle concrete circostanze del caso. Il giudice ha precisato che l’aumento del costo del lavoro è normalmente fisiologico e prevedibile nei contratti di durata, ma che le allegazioni relative all’eccezionalità e straordinarietà di un rinnovo contrattuale devono essere esaminate in concreto. La pronuncia non riconosce direttamente il diritto all’incremento richiesto, ma impone una nuova valutazione amministrativa. Ha inoltre stabilito che la revisione prezzi può riguardare soltanto le annualità successive alla prima, poiché per la prima annualità si presume che i prezzi posti a base dell’equilibrio contrattuale siano attuali. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016
circostanze impreviste e imprevedibili
La disposizione, normalmente riferita alle modifiche e varianti del contratto in corso di esecuzione, può applicarsi anche alle richieste di adeguamento dei prezzi, purché l’istante provi la riconducibilità degli aumenti a fatti eccezionali e imprevedibili, idonei ad abbattere l’alea contrattuale, e purché tali circostanze abbiano comportato una modifica o implementazione delle prestazioni dell’aggiudicatario.
art. 7 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per la mancata comunicazione di avvio del procedimento; la sentenza accoglie il ricorso per i deficit istruttori e motivazionali senza fondare espressamente la decisione su tale specifico profilo.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha richiamato la violazione per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la sentenza non accoglie espressamente il ricorso su tale autonomo profilo.
art. 11 d.lgs. 36/2023
La norma è stata invocata dalla ricorrente quale principio generale rilevante per la revisione dei prezzi nei contratti ancora in corso; la sentenza decide sulla base dell’art. 106 d.lgs. 50/2016 e non applica direttamente l’art. 11.
art. 60 d.lgs. 36/2023
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere l’utilizzabilità degli aumenti previsti dai CCNL quali indici della revisione prezzi; la sentenza non fonda direttamente su tale disposizione l’accoglimento.
art. 1467 cod. civ.
La nota impugnata aveva richiamato il rimedio civilistico dell’eccessiva onerosità sopravvenuta; il TAR ha esaminato la legittimità del diniego principalmente alla luce dell’art. 106 d.lgs. 50/2016.
Massime di principio
- L’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016 può costituire parametro per valutare una richiesta di revisione dei prezzi anche quando la domanda è formulata in relazione all’aumento dei costi di un contratto pubblico in corso, purché l’operatore dimostri la riconducibilità dell’aumento a circostanze eccezionali e imprevedibili e il nesso con una modifica o implementazione delle prestazioni contrattuali.
- Nei contratti pubblici di durata, l’aumento del costo del lavoro è normalmente un evento fisiologico e prevedibile; tuttavia, l’amministrazione deve esaminare in concreto le allegazioni relative all’eccezionalità e straordinarietà di un rinnovo del CCNL, non potendo rigettare la richiesta con la sola affermazione astratta della normale prevedibilità di un nuovo contratto collettivo.
- Il diniego di revisione prezzi è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non esamina concretamente le circostanze addotte dall’operatore per dimostrare che un rinnovo contrattuale abbia prodotto aumenti eccezionali e imprevedibili.
- La revisione dei prezzi, in un contratto di durata, è concepibile per le annualità successive alla prima, poiché per la prima annualità si presume che i prezzi utilizzati per raggiungere l’equilibrio contrattuale fossero attuali e che non sussistesse ancora un’alterazione sopravvenuta dell’equilibrio economico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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