Parere n. 463/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, deducendo che i procedimenti penali richiamati dall’Amministrazione erano stati archiviati, che i fatti oggetto di fotosegnalamento non avevano determinato neppure l’iscrizione nel registro delle notizie di reato e che il provvedimento non aveva considerato la sua stabile integrazione nella comunità nazionale, comprovata anche da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato nel 2003. La questione centrale riguardava la sufficienza dell’istruttoria e della motivazione del diniego, fondato su denunce e su un fotosegnalamento, senza una valutazione complessiva della condotta, dell’esito dei procedimenti, della risalenza dei fatti e degli elementi favorevoli relativi all’integrazione sociale, lavorativa ed economica del richiedente.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso e ha espresso parere per il suo accoglimento. La concessione della cittadinanza costituisce oggetto di un’ampia valutazione di opportunità politico-amministrativa, nella quale il richiedente vanta un interesse legittimo e non un diritto soggettivo. Tuttavia, l’ampiezza della discrezionalità non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria completa e di fornire una motivazione trasparente, coerente, logica e comprensibile. Nel caso concreto, il diniego si era limitato a richiamare due denunce e un fotosegnalamento, senza considerare le intervenute archiviazioni, senza descrivere adeguatamente i fatti e senza valutare che gli ulteriori episodi non avevano dato luogo neppure all’esercizio dell’azione penale. Anche la condotta relativa alla sostanza stupefacente avrebbe potuto essere valutata negativamente in via autonoma, pur in assenza di reato e in presenza di un possibile illecito amministrativo, ma ciò avrebbe richiesto una motivazione specifica e un bilanciamento con gli elementi indicativi della stabile integrazione del richiedente, tra cui il lavoro a tempo indeterminato, la regolare presenza sul territorio e la distanza temporale dei fatti rispetto alla domanda.
Osservazioni
Adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione
Il diniego non ha rappresentato compiutamente la realtà fattuale e si è limitato a richiamare denunce e un fotosegnalamento, senza descrivere i fatti, senza considerare gli esiti delle archiviazioni e senza fornire una valutazione complessiva dell’integrazione del richiedente.
Archiviazione del procedimento relativo alla sostanza stupefacente
L’archiviazione aveva valorizzato la destinazione al consumo personale della sostanza, la modesta quantità di principio attivo, l’assenza di precedenti penali e la stabile occupazione del richiedente. Tali elementi dovevano essere espressamente valutati nel procedimento di cittadinanza.
Autonomia della valutazione amministrativa
L’archiviazione penale non impedisce all’Amministrazione di attribuire rilievo negativo alla condotta in sede di concessione della cittadinanza, anche quando essa integri eventualmente un illecito amministrativo; tale valutazione deve però essere specificamente motivata e ancorata ai dati concreti.
Archiviazione del procedimento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e mancato esercizio dell’azione penale
Le censure relative all’archiviazione del procedimento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e all’assenza di un procedimento penale per gli ulteriori reati risultano fondate, poiché gli episodi erano privi anche del minimo riscontro derivante dall’esercizio dell’azione penale.
Valutazione della stabile integrazione
La motivazione avrebbe dovuto considerare, tra gli altri elementi, l’assunzione stabile con contratto a tempo indeterminato, la regolare presenza sul territorio nazionale e la risalenza dei fatti rispetto alla domanda di cittadinanza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza è rimessa a una valutazione discrezionale di opportunità politico-amministrativa; il richiedente non vanta un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo.
art. 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La mera denuncia per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ove il procedimento sia stato archiviato, non può essere valorizzata senza un’istruttoria e una motivazione specifiche.
art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il richiamo a fatti riconducibili alla violazione dell’obbligo di esibizione dei documenti deve essere sorretto da adeguato riscontro e da una valutazione motivata, soprattutto quando non sia seguito da procedimento penale.
art. 337 cod. pen.
Il riferimento alla resistenza a pubblico ufficiale, se non accompagnato dall’avvio dell’azione penale e da una descrizione concreta dei fatti, non è sufficiente a motivare il diniego.
art. 635 cod. pen.
Il riferimento al danneggiamento richiede un accertamento istruttorio e una motivazione effettivi; il mero fotosegnalamento non costituisce riscontro sufficiente.
articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ricorrono i presupposti per l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
La tutela dei dati relativi a condanne penali e reati giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana è oggetto di un’ampia valutazione di opportunità politico-amministrativa e il richiedente è titolare di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo; tuttavia, la discrezionalità amministrativa deve essere esercitata sulla base di un’istruttoria completa e non può tradursi in arbitrio.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, denunce, fotosegnalamenti e notizie di reato non possono essere valorizzati in modo automatico o atomistico: l’Amministrazione deve accertare e descrivere i fatti, considerarne lo stadio procedimentale e valutarne concretamente la rilevanza.
- L’archiviazione di un procedimento penale non impedisce, in astratto, una valutazione amministrativa sfavorevole della condotta, anche quando essa possa integrare un illecito amministrativo; occorre però una motivazione autonoma, specifica e fondata su elementi fattuali, distinta dal mero richiamo alla notitia criminis.
- La motivazione del diniego di cittadinanza deve correlarsi alla gravità e alla natura dei fatti, alla loro distanza temporale dalla domanda e agli elementi favorevoli o contrari indicativi della stabile integrazione sociale, lavorativa, economica e familiare del richiedente.
Diniego di cittadinanza italiana e accoglimento del ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da un cittadino del Regno del Marocco contro il Ministero dell’interno avverso il diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. La Sezione ha espresso parere per l’accoglimento del ricorso.
Fatti rilevanti
Il richiedente aveva presentato domanda di cittadinanza il 23 ottobre 2013. Il Ministero aveva respinto l’istanza richiamando due denunce per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per fatti in materia di sostanze stupefacenti, oltre a un fotosegnalamento del 2 febbraio 2002 relativo a ipotesi di inottemperanza all’ordine di esibizione dei documenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.
Con il ricorso straordinario, il ricorrente aveva dedotto che i procedimenti penali erano stati archiviati, che i fatti oggetto del fotosegnalamento non avevano determinato l’iscrizione nel registro generale delle notizie di reato e che il provvedimento non aveva considerato la sua integrazione nella comunità nazionale. Tra gli elementi favorevoli era stata indicata l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 2003.
Natura della valutazione sulla cittadinanza
La Sezione ha ribadito che la concessione della cittadinanza comporta una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. Il richiedente non dispone di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza, ma è titolare di un interesse legittimo rispetto all’esercizio del potere amministrativo.
La valutazione deve considerare il complesso delle circostanze idonee a dimostrare la stabile integrazione nel tessuto sociale, comprese le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta. Assume rilievo non soltanto il rispetto delle norme penali, ma più ampiamente il comportamento osservato nella convivenza civile.
Obblighi di istruttoria e motivazione
L’ampiezza della discrezionalità non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di una rappresentazione completa della realtà. L’istruttoria deve essere accurata ed estesa e la motivazione deve esporre in modo trasparente, coerente, logico e comprensibile le ragioni del diniego, così da consentire il controllo di legittimità sull’esercizio del potere.
La profondità della motivazione deve essere commisurata alla natura e alla gravità delle condotte considerate ostative, alla loro qualificazione penale, alla distanza temporale dalla presentazione della domanda e allo stadio dei procedimenti eventualmente instaurati.
Valutazione degli episodi penali e amministrativi
Nel caso concreto, il provvedimento impugnato si era limitato a menzionare due denunce e un fotosegnalamento. Non aveva invece considerato gli intervenuti provvedimenti di archiviazione, prodotti dal ricorrente, né aveva descritto in modo sufficiente i fatti o valutato la loro concreta rilevanza rispetto agli altri elementi indicativi dell’integrazione.
Quanto alla sostanza stupefacente, la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino del 19 gennaio 2007, accolta dal G.I.P. il 9 febbraio 2007, aveva ritenuto verosimile la destinazione al consumo personale. La valutazione era stata fondata sulle giustificazioni dell’interessato, sulla stabile occupazione, sull’assenza di precedenti penali e sulla modesta quantità di principio attivo rinvenuta.
La Sezione ha precisato che tale condotta avrebbe potuto essere comunque valutata negativamente ai fini della cittadinanza, in ragione dell’autonomia del giudizio amministrativo e della possibile configurazione di un illecito amministrativo. Sarebbe stata però necessaria una motivazione specifica, riferita ai dati concreti e inserita in una valutazione complessiva della condotta e dell’integrazione del richiedente.
Sono state ritenute fondate anche le censure relative all’archiviazione del procedimento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e al mancato avvio di procedimenti penali per gli altri fatti richiamati nel diniego. Tali episodi non presentavano infatti neppure il minimo riscontro costituito dall’esercizio dell’azione penale.
Elementi di integrazione non valutati
La motivazione avrebbe dovuto confrontarsi con elementi quali:
- la stabile assunzione presso il medesimo datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato;
- la regolare presenza del richiedente sul territorio nazionale;
- la risalenza dei fatti rispetto alla domanda di cittadinanza;
- gli esiti delle archiviazioni;
- la complessiva integrazione sociale, lavorativa, economica e familiare.
Esito
La Sezione ha concluso che il Ministero non aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia di istruttoria e motivazione del diniego di cittadinanza. Il parere è stato pertanto espresso per l’accoglimento del ricorso straordinario.
Protezione dei dati personali
In applicazione dell’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Come è indicizzato
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