Cassazione Civile, Ordinanza n. 19009/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Tre persone fisiche avevano garantito con fideiussione omnibus un mutuo chirografario concesso a una società poi cancellata dal registro delle imprese e assistito dal Fondo di garanzia PMI. Dopo la cancellazione della società, venivano notificate tre cartelle di pagamento con cui l’ente cessionario/subentrante nel credito chiedeva la restituzione di una somma di denaro. I garanti proponevano opposizione all’esecuzione, sostenendo che il creditore originario non avesse richiesto entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione il pagamento al debitore principale, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. Il tribunale rigettava l’opposizione; la corte d’appello, invece, annullava le cartelle. In cassazione la società cessionaria deduceva: 1) violazione delle norme sulla nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., assumendo che tale disciplina fosse inderogabile anche per pattuizioni individuali; 2) violazione delle regole processuali per mancata produzione del provvedimento della Banca d’Italia e per difetto di prova dell’uso standardizzato delle clausole; 3) erronea applicazione della disciplina consumeristica, perché i fideiussori non avrebbero potuto essere qualificati consumatori in ragione del loro interesse e/o coinvolgimento nella società garantita; 4) questioni sulla natura pubblicistica del credito, rimaste assorbite. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, accolto il terzo e assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione per una nuova valutazione della qualità di consumatore dei fideiussori, demandando anche la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla derogabilità/nullità della clausola che esclude l’art. 1957 c.c., ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla prova documentale e all’utilizzo standardizzato delle clausole, ha invece accolto il motivo centrale sulla qualità di consumatore dei fideiussori, affermando che grava su chi invoca la tutela consumeristica l’onere di provarne i presupposti soggettivi. Poiché la corte territoriale non aveva verificato adeguatamente la partecipazione dei fideiussori nella società garantita e i loro eventuali ruoli gestori, la sentenza è stata cassata con rinvio alla corte d’appello di Salerno in diversa composizione, per nuovo esame della qualificazione soggettiva e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
La Corte conferma che, in materia di fideiussioni bancarie, la nullità della clausola derogatoria può riguardare anche una deroga pattuita in un singolo caso; non è richiesto un comportamento abituale per ravvisare la nullità della clausola difforme dal modello ritenuto illecito.
art. 1419 c.c.
Richiamato come norma sulla nullità parziale/estensione della nullità alla clausola difforme, in relazione alla disciplina della fideiussione e alla possibile nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c.
art. 2697 c.c.
È richiamato sia per il primo motivo sia, soprattutto, per affermare che la qualità di consumatore costituisce fatto costitutivo della tutela invocata e deve essere provata da chi la allega.
Provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2/05/2005
Viene richiamato come parametro del modello ABI di fideiussione rilevante ai fini della verifica della nullità delle clausole.
art. 2 L. n. 287 del 10/10/1990
Richiamato nel primo motivo in relazione al possibile illecito anticoncorrenziale connesso allo schema fideiussorio.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione della prova documentale e delle deduzioni in fatto.
art. 345, comma 3, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione all’ammissibilità di produzioni o deduzioni in appello.
art. 360 c.p.c.
Costituisce il parametro dei singoli motivi di ricorso per cassazione, dedotti per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per censurare la motivazione della sentenza d’appello.
art. 1469 bis c.c.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere l’applicazione della disciplina consumeristica ai fideiussori.
art. 3 d.lgs. n. 206 del 2005
La Corte lo interpreta nel senso che la qualità di consumatore del fideiussore va accertata con riferimento alla sua posizione rispetto al contratto di garanzia e alla mancanza di collegamento con l’attività imprenditoriale garantita.
CGUE, sentenza 19 novembre 2005, causa C-74/15 Tarcau
È richiamata come base eurounitaria del criterio secondo cui, nel contratto di fideiussione, la qualità di consumatore dipende dalla posizione personale del fideiussore rispetto alla garanzia e ai suoi legami con l’attività della società garantita.
Cass. 24/01/2020 n. 1666
Richiamata per l’orientamento già allineato alla giurisprudenza eurounitaria sulla valutazione della qualità di consumatore del fideiussore.
Cass. 23/02/2026 n. 4051
La Corte vi si conforma per affermare che spetta al fideiussore che invoca la tutela consumeristica dimostrare di aver prestato la garanzia per ragioni personali e non imprenditoriali.
art. 2, comma 4, d.m. n. 18456/2005
Richiamato nel quarto motivo sul profilo della natura e della disciplina del credito riveniente dal Fondo di garanzia PMI.
art. 1203 c.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di surrogazione e regresso connessi al credito azionato.
art. 1204 c.c.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina della surrogazione.
art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3 del 24/01/2015, conv. in L. n. 33 del 24/03/2015
Richiamato nel quarto motivo in tema di rimessa derivante da fondo pubblico e relativa opponibilità delle eccezioni.
Massime di principio
- Nelle fideiussioni bancarie, la nullità della clausola che deroga all’art. 1957 c.c. può essere ravvisata anche quando la deroga sia contenuta in un singolo contratto, purché la clausola riproduca il contenuto ritenuto invalido.
- La conformità della fideiussione al modello ABI rilevante ai fini anticoncorrenziali può essere valorizzata senza che sia necessario provare un uso abituale o sistematico della clausola da parte del singolo intermediario, se la nullità dipende dalla corrispondenza al modello stesso.
- Chi invoca la disciplina consumeristica deve provare i presupposti soggettivi della propria qualità di consumatore; il professionista non ha l’onere di dimostrare il contrario.
- Nel contratto di fideiussione prestato in favore di una società, la qualità di consumatore del garante va verificata in base alla sua posizione personale rispetto alla garanzia e ai suoi rapporti con la società garantita, con rilievo della partecipazione al capitale sociale e di eventuali incarichi gestori.
- La tutela del consumatore è esclusa quando il fideiussore abbia un interesse non meramente personale ma collegato all’attività imprenditoriale della società garantita, specie se partecipa in modo significativo alla compagine sociale o ne ricopre ruoli amministrativi.
- In sede di legittimità, il motivo che contesta la valutazione di fatto della corte di merito è inammissibile se non si confronta specificamente con le rationes decidendi e con gli accertamenti già compiuti nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18831/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18832/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18843/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18845/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18871/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18884/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →