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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12563/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2011, con cui un Comune contestava a una società agricola la debenza di maggiore imposta, interessi e sanzioni, ritenendo non riconoscibile la ruralità di una villa padronale utilizzata per attività agrituristica. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente valorizzando la domanda di variazione catastale con autocertificazione e richiamando la normativa sulla ruralità degli immobili; la CTR, in appello, aveva invece accolto il gravame ritenendo decisivo il provvedimento dell'Ufficio del Territorio che aveva respinto la richiesta di ruralità e attribuito agli immobili la categoria A/8. In cassazione la società ha articolato sei motivi: nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria; omesso esame della portata probatoria dell'accertamento catastale notificato; nullità per estensione indebita degli effetti di quell'accertamento a unità non interessate; violazione delle norme sulla dichiarazione di ruralità e sulla sua rilevanza; omesso esame di una sentenza della CTP di Siena passata in giudicato; violazione delle norme sul giudicato sostanziale e processuale. Prima della decisione nel merito del ricorso, le parti hanno però depositato una nota congiunta dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo, con reciproca rinuncia e accettazione della rinuncia, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del resistente, ritenendo rituale l'adesione dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e accogliendo la richiesta di estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c. La Corte ha disposto la compensazione delle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che la causa di inammissibilità era sopravvenuta. Non è stato quindi esaminato il merito dei sei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso per denunciare un vizio di motivazione della sentenza di appello.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato dai motivi di ricorso per sostenere la nullità della sentenza per asserita motivazione illogica o contraddittoria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per censurare la violazione o falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per far valere nullità della sentenza di appello.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70

    Richiamato dalla contribuente come base della dichiarazione di ruralità e della sua efficacia retroattiva ai fini fiscali.

  • L. 12 luglio 2011, n. 106

    Norma di conversione del d.l. n. 70/2011 richiamata in relazione alla disciplina della ruralità.

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. 102/2013

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della dichiarazione di ruralità.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere l'efficacia del giudicato formatosi su una precedente sentenza della CTP.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 324 c.p.c. per il tema del giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema del giudicato formale.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia e accettazione.

  • art. 391 c.p.c.

    "ultimo comma" e "quarto comma"

    Richiamato dalle parti e applicato dalla Corte per l'estinzione del processo di cassazione in presenza di rinuncia accettata.

  • Cass. n. 23175 del 2015

    Richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato quando la causa di inammissibilità sia sopravvenuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo quando l'adesione risulti rituale e proveniente dai legali rappresentanti o da soggetti muniti di valida sottoscrizione.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia sopravvenuta, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non pronuncia sul merito delle censure.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate se così richiesto congiuntamente dalle parti e se la Corte ritiene sussistenti i presupposti della richiesta.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa che avrebbe giustificato l'inammissibilità o l'improcedibilità è sopravvenuta all'instaurazione del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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