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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09754/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare le pene dopo il riconoscimento della continuazione tra gruppi di reati, abbia applicato aumenti per i reati-satellite tali da risultare prossimi alle sanzioni già inflitte in sede di cognizione senza fornire un adeguato supporto argomentativo. Denuncia inoltre che, nella determinazione della pena complessiva per il primo gruppo, il giudice ha ecceduto il limite previsto dall'art. 81, primo comma, cod. pen. (triplo della pena per il reato più grave).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato l'insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata quanto alla quantificazione degli aumenti per i reati-satellite, richiamando l'obbligo del giudice dell'esecuzione di motivare non solo la pena-base ma anche singolarmente gli aumenti, con grado motivazionale proporzionato all'entità degli stessi. Ha altresì constatato la violazione dell'art. 81, primo comma, nella determinazione della pena complessiva per il primo gruppo (superamento del limite del triplo della pena per il reato più grave). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione per una nuova determinazione della pena nel rispetto dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione: il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve rispettare il tetto massimo del triplo della pena inflitta per il reato più grave (art. 81, primo comma) e calcolare separatamente gli aumenti per i reati-satellite (art. 81, secondo comma). La Corte ha rilevato violazione del limite del triplo e ha richiamato l'obbligo di motivazione distinta per ciascun aumento.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Criteri generali per la determinazione della pena: il giudice esercita potere discrezionale nella quantificazione della pena e deve motivare l'applicazione dei criteri previsti da tali articoli. La Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione secondo questi parametri sia per la pena-base sia per gli aumenti per i reati-satellite.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U., sent. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone; Sez. 1, n. 800/2020; Sez. 1, n. 17209/2020; Sez. 5, n. 11336/2020)

    La Corte di legittimità ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve indicare il reato più grave, stabilire la pena-base e calcolare l'aumento per ciascun reato-satellite con motivazione separata; il grado di motivazione richiesto è commisurato all'entità degli aumenti, soprattutto quando questi si avvicinino alle pene pronunciate in sede di cognizione, onde evitare un surrettizio cumulo materiale.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve indicare il reato più grave e la pena-base e motivare distintamente gli aumenti applicati per ciascun reato-satellite.
  • La motivazione degli aumenti deve essere più analitica quanto maggiore è l'entità dell'aumento; se gli aumenti si avvicinano alle pene stabilite in sede di cognizione è necessaria specifica e approfondita giustificazione.
  • Occorre rispettare il limite previsto dall'art. 81, primo comma: la pena complessiva non può superare il triplo della pena inflitta per il reato più grave.
  • Il rispetto dei criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. (proporzionalità, personalizzazione, criteri di determinazione) deve emergere chiaramente nella motivazione per consentire il controllo di legittimità.
  • Se la motivazione è carente o si viola il limite del triplo, la decisione è annullabile e il giudice dell'esecuzione dovrà ricalcolare le pene in osservanza dei principi richiamati, spesso con rinvio per nuovo giudizio.
  • Non è consentito, senza adeguata spiegazione, livellare verso l'alto le pene per i reati-satellite fino a renderle sostanzialmente equivalenti alle pene decise in sede di cognizione: ciò potrebbe configurare un cumulo materiale mascherato e richiede motivazione puntuale.

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