Sentenza n. 16397/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 47939 del 28/11/2024 trasmessa a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0047939.28-11-2024 del 28/11/2024, con la quale il M.I.M. comunica all’odierno ricorrente che, vista la «domanda riconoscimento titolo di formazione professionale» presentata ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, con istanza n. 32160 del 22 novembre 2022 con la quale il Sig. Antonio Iavarone ha richiesto il riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola d’istruzione secondaria di secondo grado nella specializzazione di sostegno – codice meccanografico ADSS, "per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, il Sig. Antonio Iavarone nato il 13 luglio 1977 a Napoli (NA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 30/06/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 32160 del 22/11/2022, come citata in premessa, è rigettata; nonché per l’annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti, per il riconoscimento - del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Spagna per l’insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell''''annullamento degli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia del titolo spagnolo per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 28 novembre 2024, relativo all'istanza presentata il 22 novembre 2022 per il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna il 30 giugno 2022. Ha dedotto violazione della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. 206/2007, della direttiva 2013/55/CE, del parere della Commissione europea e dell'art. 51 CEDU; violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e del diritto all'avvio al lavoro e all'accesso al pubblico impiego, richiamando gli artt. 97, 4 e 51 Cost. Il Ministero aveva rilevato che l'attestato spagnolo non era abilitante né riconosciuto in Spagna quale titolo per l'insegnamento di sostegno e che il percorso formativo presentava differenze rispetto a quello disciplinato in Italia, tra cui contenuti riferiti al sostegno educativo anziché didattico, carenze documentali su laboratori, tirocinio, tutor e crediti formativi, e modalità blended.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza anche ai fini dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Ha ritenuto che, in base ai principi della Corte di giustizia relativi agli artt. 45 e 49 TFUE, l'assenza di un titolo abilitativo riconosciuto nello Stato di origine non impedisce in assoluto di valutare competenze e formazione ai fini dell'accesso alla professione. Nel caso concreto, la valutazione ministeriale si fondava su rilievi generali e formali senza adeguatamente confrontarsi con la documentazione prodotta, che attestava un corso di 1.500 ore e materie in larga parte sovrapponibili a quelle previste dal percorso italiano. Inoltre, il Ministero non aveva considerato misure compensative idonee a colmare eventuali differenze formative; la prospettata disparità di trattamento rispetto a chi segue il percorso italiano non giustificava una preclusione automatica. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 45 e 49 TFUE
Le autorità di uno Stato membro – alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica – sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
Quando la fattispecie ricade nell'ambito della libertà di circolazione dei lavoratori o di stabilimento, l'autorità deve valutare congiuntamente titoli, certificati e pertinente esperienza, confrontandone le competenze con quelle richieste dalla disciplina nazionale.
art. 3 D.M. 30 settembre 2011
Nel caso in esame, la valutazione ministeriale inerente alle conoscenze complessivamente possedute dall’istante, che non soddisferebbero le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, risulta affidata a rilievi di carattere generale e formale, come ad esempio, il richiamo ai requisiti per l’attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico previsti dall’art. 3 del D.M. 30.09.2011.
Il richiamo ai requisiti nazionali di attivazione dei corsi non è sufficiente, da solo, a fondare il diniego se la valutazione non si confronta concretamente con la formazione e le competenze documentate dal richiedente.
Allegato B al D.M. 30 settembre 2011
Tali valutazioni paiono non tener conto di quanto risulta dalla documentazione versata in atti (Allegato 5 Certificato tradotto con le materie seguite) dalla quale risulta la durata del Corso pari a 1500 ore; nonché le materie seguite per le quali si rileva una diffusa sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso spagnolo con gli insegnamenti previsti per il percorso formativo italiano dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011.
La comparazione deve considerare la documentazione sul contenuto e sulla durata del percorso estero e verificare concretamente la sovrapposizione delle materie con quelle previste dal percorso nazionale.
Allegato C al D.M. 30 settembre 2011
Tali valutazioni paiono non tener conto di quanto risulta dalla documentazione versata in atti (Allegato 5 Certificato tradotto con le materie seguite) dalla quale risulta la durata del Corso pari a 1500 ore; nonché le materie seguite per le quali si rileva una diffusa sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso spagnolo con gli insegnamenti previsti per il percorso formativo italiano dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011.
Le differenze relative alle modalità formative, incluse quelle concernenti insegnamenti, laboratori e tirocinio, devono essere valutate nell'ambito di un confronto concreto e non possono sostituire l'esame della documentazione e delle competenze effettivamente acquisite.
Massime di principio
- Quando una domanda di accesso a una professione è soggetta ai principi degli artt. 45 o 49 TFUE, l'amministrazione deve valutare l'insieme dei titoli, certificati e dell'esperienza pertinente dell'interessato, confrontando le competenze attestate con le conoscenze e qualifiche richieste nell'ordinamento nazionale.
- L'assenza di un titolo abilitativo riconosciuto nello Stato di origine non costituisce, di per sé, una barriera preconcetta al riconoscimento: lo Stato ospitante può tenerne conto nella valutazione comparativa e deve esaminare le competenze comunque acquisite.
- La valutazione comparativa dei percorsi formativi esteri deve essere concreta e individualizzata, confrontarsi con la documentazione prodotta e non può fondarsi soltanto su rilievi generali o formali quando risultino documentati durata e contenuti formativi potenzialmente sovrapponibili a quelli nazionali.
- Se la comparazione evidenzia una corrispondenza parziale o differenze sostanziali, l'amministrazione deve valutare la possibilità di richiedere conoscenze mancanti o disporre misure compensative, anche con attività formative aggiuntive, anziché negare automaticamente il riconoscimento.
Come è indicizzato
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