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Ordinanza

Ordinanza n. 69/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 682/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il CGARS ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha ordinato alla Segreteria di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate tra le parti.

CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, n. 682/2025, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privato ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva rigettato la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il testo non indica gli specifici motivi di appello né l’atto amministrativo sostanziale oggetto del ricorso principale. Il CGARS ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto, tale disposizione ha fondato l’accoglimento dell’istanza cautelare e l’ordine di trasmissione al TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, il giudice può riformare l’ordinanza di rigetto adottata in primo grado quando ritenga che le esigenze cautelari prospettate dall’appellante debbano essere tutelate ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
  • L’accoglimento della tutela cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. può realizzarsi mediante la trasmissione della decisione al TAR affinché fissi sollecitamente l’udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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