Cassazione Penale, Sentenza n. 13524/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità penale di Vincenzo Grio per bancarotta fraudolenta patrimoniale e distrattiva e per bancarotta documentale. I capi contestati: a) art. 223, 2° comma, n.2 e art.219 legge fall., per aver cagionato il fallimento della A.B.C. s.r.l. unipersonale tramite omissioni sistematiche di versamento di tributi e contributi (insinuato al passivo €1.037.729 su passivo totale €1.555.663); c) art.223, 1° comma in relazione ad art.216, 1° comma, n.1 legge fall., per distrazione di materiali e merci (merce indicata in bilancio per €464.000 non rinvenuta); d) art.223, 1° comma in relazione ad art.216, 1° comma, n.2 legge fall., per sottrazione di libri e scritture contabili. Il ricorso in Cassazione svolge quattro motivi: (1) carenza di prova del nesso causale tra omissioni e dissesto; (2) travisamento della prova e mancata dimostrazione del dolo specifico nella distrazione; (3) illegittima valutazione sulla bancarotta documentale e inosservanza del principio del dubbio in relazione alla presunta rapina della documentazione; (4) vizio nella determinazione della pena e omessa concessione della sospensione condizionale della pena senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (in larga parte ritenendolo inammissibile o infondato). Principali passaggi decisionali: è stata richiamata la regola della reciproca integrazione motivazionale tra primo e secondo grado e il divieto di mera ripetizione in Cassazione di motivi già disattesi in appello; il primo motivo è stato ritenuto generico e privo di presa perché la motivazione di merito aveva adeguatamente documentato il nesso di causalità in termini di aggravamento del dissesto derivante dalle omissioni fiscali e dalla manipolazione dei bilanci; il secondo motivo è stato respinto richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la bancarotta per distrazione non richiede nesso causale con il dissesto né dolo specifico diverso dal dolo generico (basta la destinazione delle risorse a fini estranei all'impresa); il terzo motivo è stato respinto perché il dolo specifico relativo alla bancarotta documentale può essere desunto da indici e dalla condotta complessiva (manipolazione delle poste, refrattarietà alla collaborazione, mancata consegna di scritture); il quarto motivo (sospensione condizionale della pena) è stato dichiarato inammissibile per mancata deduzione specifica in appello e, comunque, la Corte ha osservato che il giudice d'appello non è tenuto a concedere la sospensione d'ufficio se la richiesta è generica. La Corte ha confermato la condanna e ha pronunciato la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 223
art. 223, comma secondo, n. 2; art. 223, primo comma
La norma punisce gli amministratori che hanno cagionato o concorso a cagionare il fallimento; la Corte interpreta la locuzione in senso estensivo riconoscendo la rilevanza anche di condotte che aggravino un dissesto già esistente (concausalità).
Legge fallimentare - art. 216
art. 216, primo comma, n. 1 e n. 2
Articola le fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (n.1) e per occultamento o sottrazione di scritture (n.2); la Corte ricorda che le ipotesi sono alternative e che il dolo può essere desunto dalla condotta e dal contesto.
Legge fallimentare - art. 219
Norma collegata alla responsabilità degli amministratori per operazioni dolose che cagionano il fallimento; usata per inquadrare le condotte contestate.
Codice civile - art. 2740
Richiama il principio della responsabilità patrimoniale e il vincolo che impedisce all'imprenditore di destinare liberamente i beni aziendali in modo da pregiudicare la garanzia dei creditori; è richiamato per spiegare l'elemento oggettivo della distrazione.
Codice penale - art. 41
Regola il concorso di cause e la concausalità: la preesistenza di una causa del dissesto non esclude la responsabilità se la condotta dolosa ha contribuito ad aggravarlo.
Codice di procedura penale - art. 606
art. 606, lett. e) e comma 3
Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità (vizi di motivazione e violazioni di legge) e prescrive i termini e le forme per dedurre in Cassazione materie già discusse in appello; motivi generici o non correlati sono inammissibili.
Codice di procedura penale - art. 581
art. 581, comma 1, lett. c)
Regola i contenuti dell'atto di appello: la mancata indicazione formale o specifica di istanze (es. richiesta di sospensione condizionale) può determinare la loro inefficacia in sede di legittimità.
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
Codice di procedura penale - art. 125
Richiede motivazione nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione anche se sintetica quando la pena è fissata al minimo edittale.
Massime di principio
- In materia di bancarotta per amministratori (art. 223 R.D. 267/1942) la responsabilità si configura anche quando la condotta dolosa abbia solo aggravato un dissesto già in atto: il nesso causale può fondarsi sulla nozione di concausalità.
- La bancarotta per distrazione (art. 216 n.1 L. fall.) non richiede che la condotta abbia causato il dissesto né la consapevolezza dello stato di insolvenza: è sufficiente il depauperamento patrimoniale e la destinazione di risorse a fini estranei all'impresa con dolo generico.
- La bancarotta documentale (art. 216 n.2 L. fall.) richiede dolo specifico, ma tale dolo può essere desunto da elementi indiziari e dalla condotta complessiva (manipolazione di bilanci, ostilità alla collaborazione, mancata consegna di scritture).
- In Cassazione motivi generici, ripetizioni dei motivi già decisi o mancanza di correlazione tra impugnazione e decisione impugnata sono causa di inammissibilità: il ricorso deve contenere critica puntuale e specifica delle argomentazioni di merito.
- Richieste processuali importanti (es. sospensione condizionale della pena) devono essere formulate e dettagliate già in sede di appello secondo le forme previste; una menzione generica non pone l'obbligo per il giudice d'ufficio di concedere o motivare sul beneficio.
- Quando la pena inflitta è prossima o pari al minimo edittale, la motivazione della quantificazione può essere sintetica e facoltativa nella formulazione purché complessivamente congrua; tuttavia il difensore deve eccepire in modo specifico eventuali omissioni già in appello.
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