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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13524/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità penale di Vincenzo Grio per bancarotta fraudolenta patrimoniale e distrattiva e per bancarotta documentale. I capi contestati: a) art. 223, 2° comma, n.2 e art.219 legge fall., per aver cagionato il fallimento della A.B.C. s.r.l. unipersonale tramite omissioni sistematiche di versamento di tributi e contributi (insinuato al passivo €1.037.729 su passivo totale €1.555.663); c) art.223, 1° comma in relazione ad art.216, 1° comma, n.1 legge fall., per distrazione di materiali e merci (merce indicata in bilancio per €464.000 non rinvenuta); d) art.223, 1° comma in relazione ad art.216, 1° comma, n.2 legge fall., per sottrazione di libri e scritture contabili. Il ricorso in Cassazione svolge quattro motivi: (1) carenza di prova del nesso causale tra omissioni e dissesto; (2) travisamento della prova e mancata dimostrazione del dolo specifico nella distrazione; (3) illegittima valutazione sulla bancarotta documentale e inosservanza del principio del dubbio in relazione alla presunta rapina della documentazione; (4) vizio nella determinazione della pena e omessa concessione della sospensione condizionale della pena senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (in larga parte ritenendolo inammissibile o infondato). Principali passaggi decisionali: è stata richiamata la regola della reciproca integrazione motivazionale tra primo e secondo grado e il divieto di mera ripetizione in Cassazione di motivi già disattesi in appello; il primo motivo è stato ritenuto generico e privo di presa perché la motivazione di merito aveva adeguatamente documentato il nesso di causalità in termini di aggravamento del dissesto derivante dalle omissioni fiscali e dalla manipolazione dei bilanci; il secondo motivo è stato respinto richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la bancarotta per distrazione non richiede nesso causale con il dissesto né dolo specifico diverso dal dolo generico (basta la destinazione delle risorse a fini estranei all'impresa); il terzo motivo è stato respinto perché il dolo specifico relativo alla bancarotta documentale può essere desunto da indici e dalla condotta complessiva (manipolazione delle poste, refrattarietà alla collaborazione, mancata consegna di scritture); il quarto motivo (sospensione condizionale della pena) è stato dichiarato inammissibile per mancata deduzione specifica in appello e, comunque, la Corte ha osservato che il giudice d'appello non è tenuto a concedere la sospensione d'ufficio se la richiesta è generica. La Corte ha confermato la condanna e ha pronunciato la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 223

    art. 223, comma secondo, n. 2; art. 223, primo comma

    La norma punisce gli amministratori che hanno cagionato o concorso a cagionare il fallimento; la Corte interpreta la locuzione in senso estensivo riconoscendo la rilevanza anche di condotte che aggravino un dissesto già esistente (concausalità).

  • Legge fallimentare - art. 216

    art. 216, primo comma, n. 1 e n. 2

    Articola le fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (n.1) e per occultamento o sottrazione di scritture (n.2); la Corte ricorda che le ipotesi sono alternative e che il dolo può essere desunto dalla condotta e dal contesto.

  • Legge fallimentare - art. 219

    Norma collegata alla responsabilità degli amministratori per operazioni dolose che cagionano il fallimento; usata per inquadrare le condotte contestate.

  • Codice civile - art. 2740

    Richiama il principio della responsabilità patrimoniale e il vincolo che impedisce all'imprenditore di destinare liberamente i beni aziendali in modo da pregiudicare la garanzia dei creditori; è richiamato per spiegare l'elemento oggettivo della distrazione.

  • Codice penale - art. 41

    Regola il concorso di cause e la concausalità: la preesistenza di una causa del dissesto non esclude la responsabilità se la condotta dolosa ha contribuito ad aggravarlo.

  • Codice di procedura penale - art. 606

    art. 606, lett. e) e comma 3

    Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità (vizi di motivazione e violazioni di legge) e prescrive i termini e le forme per dedurre in Cassazione materie già discusse in appello; motivi generici o non correlati sono inammissibili.

  • Codice di procedura penale - art. 581

    art. 581, comma 1, lett. c)

    Regola i contenuti dell'atto di appello: la mancata indicazione formale o specifica di istanze (es. richiesta di sospensione condizionale) può determinare la loro inefficacia in sede di legittimità.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.

  • Codice di procedura penale - art. 125

    Richiede motivazione nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione anche se sintetica quando la pena è fissata al minimo edittale.

Massime di principio

  • In materia di bancarotta per amministratori (art. 223 R.D. 267/1942) la responsabilità si configura anche quando la condotta dolosa abbia solo aggravato un dissesto già in atto: il nesso causale può fondarsi sulla nozione di concausalità.
  • La bancarotta per distrazione (art. 216 n.1 L. fall.) non richiede che la condotta abbia causato il dissesto né la consapevolezza dello stato di insolvenza: è sufficiente il depauperamento patrimoniale e la destinazione di risorse a fini estranei all'impresa con dolo generico.
  • La bancarotta documentale (art. 216 n.2 L. fall.) richiede dolo specifico, ma tale dolo può essere desunto da elementi indiziari e dalla condotta complessiva (manipolazione di bilanci, ostilità alla collaborazione, mancata consegna di scritture).
  • In Cassazione motivi generici, ripetizioni dei motivi già decisi o mancanza di correlazione tra impugnazione e decisione impugnata sono causa di inammissibilità: il ricorso deve contenere critica puntuale e specifica delle argomentazioni di merito.
  • Richieste processuali importanti (es. sospensione condizionale della pena) devono essere formulate e dettagliate già in sede di appello secondo le forme previste; una menzione generica non pone l'obbligo per il giudice d'ufficio di concedere o motivare sul beneficio.
  • Quando la pena inflitta è prossima o pari al minimo edittale, la motivazione della quantificazione può essere sintetica e facoltativa nella formulazione purché complessivamente congrua; tuttavia il difensore deve eccepire in modo specifico eventuali omissioni già in appello.

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