Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3145/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00536/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202606175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR. Ha rinviato la trattazione del merito all'udienza del 17 dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari o interessati)

Prevale il privato

La controversia

I privati hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Liguria e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Il testo non specifica il contenuto dell'atto amministrativo originariamente contestato né i singoli motivi d'appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l'appello presenta profili di censura meritevoli di adeguato approfondimento nella sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata proposta ai sensi della disciplina cautelare applicabile al giudizio di secondo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del merito, il giudice può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza, senza sospendere l'efficacia dell'atto o della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la presenza di censure meritevoli di approfondimento non impone necessariamente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita trattazione del merito.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'istanza cautelare può essere accolta ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza anticipare una decisione sulla fondatezza dell'appello e senza sospendere l'esecutività della pronuncia impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.