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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39855/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma implicitamente la correttezza della commisurazione della pena e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, giudicato con rito abbreviato e ritenuto responsabile di furto aggravato ed evasione, impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare censurava la commisurazione della pena, deducendo l'erronea applicazione della legge penale per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che la motivazione di merito sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche era congrua: il giudice di appello aveva valorizzato la negativa personalità dell'imputato, i plurimi precedenti e la non minima offensività del fatto. La doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione della congruità della pena, attività preclusa in sede di legittimità quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o di illogicità manifesta.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 c.p.

    L'aggravante è stata esclusa nel giudizio di merito; la sentenza di legittimità ne dà atto senza ulteriori sviluppi decisori.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base della personalità negativa dell'imputato, dei precedenti e dell'entità del fatto; la relativa valutazione, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione come nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena o del diniego delle attenuanti generiche, se la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica o arbitraria.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su elementi specifici quali la personalità dell'imputato, i precedenti penali e la gravità concreta del fatto.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione nei limiti in cui il giudice di merito abbia svolto una valutazione non arbitraria e sorretta da motivazione congrua.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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