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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 1313 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Presupposto del tributo - Mero messaggio illustrativo delle modalità di funzionamento del servizio offerto - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato escluso il presupposto dell'imposta sulla pubblicità. Il messaggio, pur avendo un contenuto potenzialmente attrattivo, è stato qualificato come mera descrizione delle modalità di fruizione del servizio collocato nel punto di erogazione, e non come pubblicità di prodotti, attività o marchi ulteriori. Pertanto non sussisteva l'obbligo di pagamento dell'imposta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità di un messaggio apposto presso cabine automatiche per fototessere. Il messaggio descriveva, in modo anche enfatizzato e accattivante, le modalità di funzionamento e di fruizione del servizio offerto, senza promuovere prodotti diversi dal servizio stesso e senza indicare altri marchi commerciali. Si è quindi discusso se tale comunicazione costituisse un messaggio pubblicitario rilevante ai fini dell'art. 5 del D.Lgs. 507/1993 oppure una semplice informazione funzionale all'utilizzo del servizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5

    Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità richiede un messaggio volto a diffondere la domanda o a promuovere beni, servizi o attività. Non rientra necessariamente nella nozione di pubblicità la comunicazione meramente informativa e funzionale all'utilizzo del servizio erogato nel luogo in cui il messaggio è esposto.

  • Cassazione, sentenza n. 6200/1995

    Richiamata quale precedente utile a distinguere la comunicazione pubblicitaria dalle indicazioni strettamente connesse alla fruizione del servizio.

  • Cassazione, sentenza n. 5337/2013

    Richiamata quale precedente nel senso che la valutazione deve concentrarsi sulla funzione concreta del messaggio: promozione commerciale autonoma oppure semplice informazione sulle modalità di funzionamento del servizio.

Massime di principio

  • Un messaggio esposto presso il punto di erogazione di un servizio non è automaticamente soggetto all'imposta sulla pubblicità: occorre verificare la sua funzione concreta.
  • La comunicazione può essere considerata meramente informativa, e quindi non imponibile, quando spiega soltanto come utilizzare il servizio già presente nel luogo di esposizione.
  • L'uso di espressioni enfatizzate o accattivanti non è da solo sufficiente a trasformare un messaggio informativo in pubblicità imponibile.
  • La presenza di riferimenti a prodotti ulteriori, servizi distinti o marchi commerciali può invece indicare una finalità promozionale autonoma e far sorgere il presupposto dell'imposta.
  • Nelle controversie analoghe è decisiva la valutazione del contenuto complessivo, del contesto, del collegamento con il servizio erogato e dell'eventuale capacità del messaggio di promuovere attività o prodotti diversi.

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