Sentenza n. 4544/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - della circolare n. 115/2022 prot. n. 26077 del 31.10.2022 avente ad oggetto "Modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)” con la quale il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha finanche determinato di “voler sensibilizzare i Sigg.ri Sindaci sui contenuti della presente circolare, avendo cura di rappresentare che un improprio trattamento dei suddetti dati, non conforme alle disposizioni richiamate, oltre che in contrasto con il d.PCM 194/2014 e il d.M.3.11.2021 citati, può comportare una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 con la conseguente possibilità di incorrere nelle relative sanzioni..” - nonché di ogni altro atto precedente, conseguente, connesso o presupposto attinente l'oggetto del giudizio, anche non espressamente menzionato e/o richiamato oltre a quelli impugnati comunque connesso o coordinato, anteriore e conseguente, ivi compreso i provvedimenti conseguenti e connessi adottati dal Ministero dell'Interno e/o dalle altre pubbliche amministrazioni interessate nel procedimento amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: circolare ministeriale sulle modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite ANPR e sulla compatibilità di convenzioni con enti e organizzazioni di categoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la circolare con un unico articolato motivo, deducendo illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, difetto ed erroneità della motivazione e dell'istruttoria, perplessità e contraddittorietà, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. 82/2005, dell'art. 1 e dell'Allegato C del d.P.C.M. n. 194/2014 e dell'art. 33 del d.P.R. n. 223/1989. Secondo la ricorrente, la disciplina consentirebbe ai Comuni di stipulare convenzioni per la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto e le misure di sicurezza previste dall'Allegato C sarebbero idonee a garantire la legittimità del servizio. È stata inoltre dedotta incompetenza o eccesso di potere nella parte in cui la circolare avrebbe limitato il potere del sindaco, quale ufficiale d'anagrafe, di rilasciare certificati secondo il regolamento anagrafico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse. La circolare, infatti, si limita a fornire una lettura della disciplina e a invitare i Prefetti a sensibilizzare i Sindaci sulle possibili criticità in materia di sicurezza e protezione dei dati personali connesse all'affidamento del servizio a soggetti esterni mediante convenzioni e piattaforme digitali. L'atto richiama soltanto la possibilità, formulata in termini ipotetici, di violazioni della disciplina sui dati personali e delle relative sanzioni. Secondo il Collegio, esso costituisce un atto interno, non vincolante, privo di valore provvedimentale e di autonoma idoneità lesiva; non produce effetti inibitori o preclusivi dell'attività considerata, ma svolge una funzione di moral suasion e indirizzo. La circolare avrebbe potuto essere contestata, eventualmente, insieme a un successivo atto concretamente lesivo che ne desse applicazione, ma tale atto non risultava impugnato né sussistente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 62, comma 3, d.lgs. 82/2005
I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto.
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno della possibilità di stipulare convenzioni per la fruizione dei dati anagrafici; il TAR non esamina nel merito la relativa interpretazione, ritenendo il ricorso inammissibile.
art. 1 d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194
I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto.
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la legittimità delle convenzioni; il TAR non ne definisce l'ambito applicativo perché esclude l'interesse a ricorrere contro la circolare.
Allegato C d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194
Disciplina le specifiche tecniche e le misure di sicurezza relative all'accesso all'ANPR, richiamate dalla circolare con riguardo al carattere personale e incedibile dei dispositivi di sicurezza.
art. 33 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Norma invocata dalla ricorrente in relazione al rilascio dei certificati anagrafici e al ruolo del sindaco quale ufficiale d'anagrafe; il TAR non affronta la questione nel merito.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nell'ambito della decisione definitiva sul ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nell'ambito della decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di avvisare le parti del possibile profilo di inammissibilità per carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Regolamento UE 2016/679
Richiamato dalla circolare quale disciplina la cui violazione potrebbe derivare da un improprio trattamento dei dati personali.
d.lgs. 196/2003
Richiamato dalla circolare quale ulteriore disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Una circolare che si limiti a esprimere un parere non vincolante, a fornire un'interpretazione della disciplina e a sollecitare l'attenzione degli organi amministrativi destinatari, senza imporre divieti, obblighi o preclusioni, è un atto interno di indirizzo e moral suasion privo, di per sé, di autonoma idoneità lesiva.
- L'interesse a impugnare una circolare sussiste solo quando essa produca direttamente effetti lesivi oppure quando sia impugnata unitamente a un successivo atto applicativo concretamente lesivo; non è sufficiente la possibilità meramente ipotetica che l'amministrazione destinataria ne segua l'indirizzo.
- La qualificazione di un atto come circolare non determina da sola la sua impugnabilità: occorre verificare in concreto se l'atto abbia natura provvedimentale e incida immediatamente e attualmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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