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Ordinanza

Ordinanza n. 557/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2094/2025, resa tra le parti, per l’annullamento: - del permesso di costruire n. 18/18 del 26 marzo 2019, prot. n. 8188 «per l'intervento di: recupero sottotetto in via Donizetti n. 20» in Trezzano sul Naviglio (Mi) rilasciato dal Comune intimato al sig. Joshua Mattia Bastianello; - della segnalazione certificata di inizio attività (di seguito SCIA) n. 46/20, presentata da Bastianello Joshua Mattia il 6 luglio 2020 al prot. gen. n. 15826del Comune di Trezzano Sul Naviglio (Mi).

Giustizia amministrativa202506697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, che aveva annullato il permesso di costruire per il recupero di un sottotetto e la successiva SCIA; domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria confinante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sostenendo che l'annullamento del permesso di costruire avrebbe determinato un pregiudizio grave e irreparabile. In particolare, ha dedotto il rischio di essere costretto a demolire e rimettere in pristino l'opera, ritenuta abusiva dall'amministrazione, sebbene realizzata sulla base di un titolo edilizio che egli assume valido. Dopo la sentenza del TAR, il Comune ha notificato l'ordinanza dirigenziale di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche se concessa, non avrebbe prodotto la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino, che costituiva l'atto cui l'appellante collegava il pregiudizio grave e irreparabile. È quindi mancata la necessaria correlazione tra la misura cautelare richiesta e l'atto concretamente lesivo indicato dall'appellante. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello e la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata; la misura non è stata concessa perché non avrebbe inciso sull'efficacia dell'ordinanza comunale di rimessione in pristino indicata come fonte del pregiudizio.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza d'appello non può essere concessa utilmente quando il pregiudizio grave e irreparabile dedotto deriva da un autonomo provvedimento amministrativo, la cui efficacia non sarebbe sospesa dalla misura richiesta.
  • Ai fini della tutela cautelare, deve sussistere una concreta correlazione tra la misura domandata e la fonte attuale del pregiudizio allegato; quando l'atto lesivo è autonomo rispetto alla sentenza impugnata, occorre rivolgere la tutela cautelare anche contro tale atto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

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