Sentenza del 06/05/2015 n. 4144 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Frode Carosello - Diritto alla detrazione Iva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato la detrazione dell'IVA relativa a operazioni ritenute inserite in una frode carosello, sostenendo che il contribuente fosse consapevole, o comunque colpevolmente inconsapevole, dell'illecito commesso dai fornitori, tra cui società cartiere o società filtro. La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi oggettivi della frode e fornire presunzioni gravi, precise e concordanti circa la connivenza o la colpevole inconsapevolezza del cessionario; il contribuente deve poi dimostrare la propria estraneità e l'adozione di ragionevoli cautele.
La decisione
Il diritto alla detrazione dell'IVA non viene meno automaticamente per il solo fatto che il fornitore non abbia versato l'imposta o sia coinvolto in una frode. La detrazione è negata soltanto se risulta che il cessionario conosceva la frode oppure avrebbe dovuto conoscerla usando la normale diligenza professionale, anche qualora abbia beneficiato colpevolmente di prezzi anormalmente bassi. Il contribuente non è garante degli obblighi fiscali dei propri fornitori, ma deve provare l'effettività delle operazioni, l'integrale pagamento del corrispettivo e l'assenza di elementi concreti di sospetto che avrebbero dovuto indurlo a non concludere l'affare.
Norme richiamate
Principi in materia di diritto alla detrazione IVA e frodi carosello
Il diritto alla detrazione viene meno quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode.
La detrazione non può essere negata per il solo inadempimento fiscale del fornitore; occorre dimostrare la consapevolezza o la colpevole inconsapevolezza del cessionario mediante elementi oggettivi e presunzioni gravi, precise e concordanti.
Cassazione civile, sentenze n. 10414/2011 e n. 12961/2013
L'Amministrazione deve provare gli elementi di fatto della frode e la connivenza del cessionario, anche mediante presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare il contrario, provando la propria estraneità e l'adozione di cautele ragionevoli.
Massime di principio
- Il mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore non comporta automaticamente l'indetraibilità dell'IVA per il cliente.
- Per negare la detrazione, l'Amministrazione deve dimostrare sia l'esistenza della frode sia elementi concreti dai quali emerga che il cessionario la conosceva o avrebbe dovuto conoscerla.
- Prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato, rapporti anomali con fornitori privi di struttura, modalità di pagamento irregolari o incongruenze commerciali possono costituire indici di colpevole inconsapevolezza.
- Il contribuente deve documentare l'effettività delle operazioni, la ricezione dei beni o servizi, l'integrale pagamento e la ragionevolezza della scelta del fornitore.
- Il cessionario non è tenuto a garantire il corretto adempimento fiscale dei propri fornitori, ma deve adottare le normali cautele esigibili da un operatore economico diligente.
- La valutazione della colpevolezza deve essere concreta e riferita alle circostanze effettive dell'operazione, non fondata su presunzioni astratte o sulla sola irregolarità fiscale del fornitore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9036 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9041 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9070 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9071 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9074 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9076 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →