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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00871/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La sentenza riguarda due ricorsi riuniti. Nel primo giudizio, la società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2010, relativo a IRES, IRAP e IVA, fondato sul disconoscimento di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti; la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo tempestivo l’accertamento e fondata la pretesa. In cassazione la società deduceva, tra l’altro, la violazione del contraddittorio processuale nella fase di trattazione della causa in periodo emergenziale Covid-19, oltre a censure sulla decadenza dell’accertamento, sulla motivazione e sull’omesso esame di fatti decisivi. Nel secondo giudizio, la stessa società impugnava un avviso di irrogazione sanzioni per l’anno 2010, conseguente al precedente accertamento per fatture inesistenti e ricavi non dichiarati; la CTR aveva accolto solo in parte l’appello, confermando l’atto salvo l’esclusione dell’IRAP. In cassazione la società deduceva anzitutto la violazione della disciplina sulla sospensione del processo per pregiudizialità, sostenendo che il giudizio sulle sanzioni avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del giudizio sull’accertamento presupposto; proponeva inoltre censure sulla motivazione per relationem e sulla decadenza quinquennale dall’irrogazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Nel giudizio sull’avviso di accertamento ha accolto il primo motivo, ritenendo violato il diritto di difesa perché la CTR aveva deciso allo stato degli atti senza dare conto dell’impossibilità del collegamento da remoto e senza concedere il termine per le note, pur a fronte della richiesta di discussione in pubblica udienza; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Nel giudizio sull’avviso di irrogazione sanzioni ha accolto il primo motivo, affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto sospendere il processo in ragione della pregiudizialità rispetto al giudizio sull’accertamento non ancora passato in giudicato; anche qui gli altri motivi sono stati assorbiti. Di conseguenza, entrambe le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla corte tributaria di merito, che dovrà trattare congiuntamente i giudizi riuniti e decidere sia sull’accertamento sia sulle sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma processuale violata nella gestione della trattazione della causa in periodo emergenziale

  • art. 27 d.l. n. 137 del 2020

    interpretato nel senso che, in alternativa alla discussione da remoto, può disporsi la trattazione scritta, ma occorre rispettare le prerogative difensive della parte che chieda la discussione

  • artt. 111 Cost. e 6 CEDU

    richiamati a sostegno del principio del contraddittorio e del diritto di difesa

  • art. 360 c.p.c.

    usato come parametro dei vizi denunciati in cassazione

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato per la decadenza dal potere di accertamento e per il tema del raddoppio dei termini

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    invocato per la decadenza in materia IVA e per il tema del raddoppio dei termini

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato a proposito dell’utilizzo di prove asseritamente inesistenti

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sulla sospensione del processo per pregiudizialità

  • art. 295 c.p.c.

    ritenuto violato perché il giudizio pregiudicato avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato con l’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 sulla motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione per relationem

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    invocato per sostenere la decadenza quinquennale dall’irrogazione delle sanzioni

Massime di principio

  • Nel processo tributario emergenziale Covid-19, la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o da remoto impone al giudice di verificare e dare conto dell’eventuale impossibilità organizzativa del collegamento a distanza; in mancanza, non può semplicemente decidere allo stato degli atti senza preservare in modo effettivo il contraddittorio.
  • La trattazione scritta può sostituire l’udienza pubblica solo come modalità equivalente e funzionale alla tutela del diritto di difesa; se la parte ha chiesto la discussione e non risulta né il collegamento da remoto né la concessione di termini per note, la decisione è viziata.
  • Quando una controversia dipende in modo pregiudiziale dall’esito di un altro giudizio ancora non definitivo, il processo pregiudicato deve essere sospeso; il giudice non può decidere anticipatamente facendo leva su una pronuncia non ancora passata in giudicato.
  • La sospensione per pregiudizialità è necessaria soprattutto quando l’accertamento sulla legittimità dell’atto presupposto condiziona direttamente la validità dell’atto conseguenziale, come nel rapporto tra avviso di accertamento e avviso di irrogazione sanzioni.
  • In cassazione, una volta accolto il motivo che determina la cassazione della decisione impugnata, i motivi ulteriori che presuppongano la definizione della questione assorbente restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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