Sentenza del 26/04/2017 n. 10235 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mancata formulazione degli espliciti quesiti di diritto relativi ai motivi di ricorso. Non è quindi entrata nel merito delle contestazioni fiscali. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti resistenti, liquidate in 8.000 euro per ciascuna, oltre agli importi accessori indicati nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato una cartella di pagamento relativa a IRPEF e IRAP per i periodi d’imposta 2002 e 2003, emessa a seguito della liquidazione automatizzata delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. I sei motivi riguardavano, tra l’altro, la mancata comunicazione preventiva, i termini di notifica della cartella, la sua motivazione e sottoscrizione, il mancato riconoscimento di un credito d’imposta, l’omesso invio dell’avviso bonario e la riduzione delle sanzioni. La Corte ha però rilevato che tutti i motivi denunciavano violazioni di legge senza contenere l’esplicito quesito di diritto richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione che denunciano violazioni o falsa applicazione di norme di diritto devono essere accompagnati dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto.
La Corte ha ritenuto che il quesito debba essere espresso in modo autonomo e chiaro, così da delimitare la decisione richiesta al giudice tra accoglimento e rigetto. Non è sufficiente che il quesito possa essere ricavato implicitamente dal contenuto del motivo.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni.
La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali. Nel giudizio di merito era stato ritenuto che, per le somme risultanti come dichiarate e non versate, non fosse necessaria una specifica comunicazione preventiva a pena di nullità della cartella.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai termini e alle modalità di notificazione della cartella di pagamento, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Art. 6, commi 2 e 5, della legge n. 212/2000
La società aveva contestato il mancato invio dell'invito bonario. Anche questa questione non è stata valutata dalla Cassazione per l'inammissibilità formale del ricorso; il giudice d'appello aveva comunque escluso che tale comunicazione fosse necessaria nella fattispecie.
Art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997
La norma è stata richiamata con riferimento alla comunicazione degli esiti della liquidazione e alla possibilità di definire le somme con riduzione delle sanzioni, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione soggetti al regime dell'art. 366-bis c.p.c., ogni motivo fondato sulla violazione o falsa applicazione di legge deve contenere un quesito di diritto esplicito, specifico e autosufficiente; la sua omissione comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
- Il quesito di diritto non può essere ricavato implicitamente dalla motivazione del motivo: deve indicare con chiarezza la regola giuridica che si chiede alla Corte di applicare o correggere.
- Quando la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per un vizio formale, le contestazioni sostanziali sulla cartella, sulla notifica o sull'obbligo di comunicazione preventiva restano non esaminate e la decisione impugnata rimane efficace.
- In materia di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, la contestazione dell'assenza di un avviso bonario o di una comunicazione preventiva deve essere collegata alla specifica fattispecie normativa e adeguatamente motivata; non è sufficiente un richiamo generico ai principi dello Statuto del contribuente.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata al pagamento delle spese in favore di ciascun resistente, con eventuali maggiorazioni per spese generali e altri accessori.
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