Ordinanza n. 5531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Ottava) n. 3543/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale n. 242/2026, adottata in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3048/2026, con cui il Comune ha disposto l’inefficacia del contratto e l’aggiudicazione del servizio a So.Ge.R.T. s.p.a.
Esito
La controversia
La controversia nasce da una procedura aperta indetta dal Comune di Aversa tramite MEPA, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento in concessione triennale del servizio di accertamento e riscossione coattiva del canone unico patrimoniale e delle entrate comunali. So.Ge.R.T. s.p.a., prima classificata, era stata esclusa all’esito della verifica dell’anomalia dell’offerta; il servizio era stato quindi aggiudicato alla seconda classificata, Concessioni e Consulenze S.r.l. So.Ge.R.T. aveva impugnato l’esclusione e l’aggiudicazione, ottenendo dapprima il rigetto del ricorso dal TAR Campania e poi l’accoglimento dell’appello da parte del Consiglio di Stato con sentenza n. 3048/2026. In esecuzione di tale sentenza, il Comune ha adottato la Determinazione n. 242/2026, disponendo anche l’inefficacia del contratto e l’aggiudicazione a So.Ge.R.T. Concessioni e Consulenze ha proposto ricorso contro tale determinazione e, nel relativo giudizio, ha promosso regolamento di competenza contestando la competenza del TAR Campania.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato competente il TAR Campania, cui spetta scrutinare la legittimità della Determinazione n. 242/2026 e decidere anche sulla domanda cautelare proposta da Concessioni e Consulenze. La ragione è che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3048/2026 aveva accolto l’impugnazione di So.Ge.R.T., ma non aveva disposto né l’inefficacia del contratto né il subentro nel servizio. Pertanto, la Determinazione n. 242/2026 non costituisce un atto meramente esecutivo del giudicato, bensì espressione di un rinnovato esercizio dell’azione amministrativa. La sua legittimità deve quindi essere esaminata dal giudice amministrativo competente in primo grado, ossia il TAR Campania. Le spese del regolamento di competenza sono state compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura aperta indetta dal Comune per l’affidamento in concessione del servizio.
art. 105 c.p.a.
Massime di principio
- Un atto adottato da una stazione appaltante dopo una sentenza amministrativa non è qualificabile come mera esecuzione del giudicato quando la sentenza non abbia espressamente disposto gli effetti ulteriori concretamente prodotti dall’amministrazione, come l’inefficacia del contratto o il subentro nel servizio.
- Quando l’amministrazione, in asserita esecuzione di una pronuncia giudiziaria, adotta un atto che introduce effetti non direttamente stabiliti dal giudicato e implica un rinnovato esercizio del potere amministrativo, tale atto è autonomamente scrutinabile sotto il profilo della legittimità dal TAR competente, anziché essere trattato nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
- La competenza a decidere sulla domanda cautelare proposta contro un atto amministrativo autonomo adottato dopo il giudicato spetta al giudice competente per l’impugnazione di tale atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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