Ordinanza n. 231/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento di ammonimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Avellino e notificato al ricorrente in data-OMISSIS-; b) della nota prot. n.-OMISSIS- della Questura di Avellino - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, configurante diniego parziale di accesso; c) della nota del Comando Compagnia Carabinieri di Solofra n. -OMISSIS-, quale atto presupposto; e per la condanna dell'Amministrazione resistente all'integrale ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso del -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto del Questore qualificato dal ricorrente come ammonimento, nota di diniego parziale di accesso e nota dei Carabinieri quale atto presupposto
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Avellino qualificato come ammonimento, la nota della Questura recante diniego parziale di accesso e la nota del Comando Compagnia Carabinieri ritenuta presupposta. Ha inoltre chiesto l’integrale ostensione della documentazione richiesta ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione cautelare riguardava soprattutto la qualificazione e gli effetti dell’atto questorile, ritenuto lesivo dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha rilevato che l’atto del Questore, pur richiamando l’art. 100 T.U.L.P.S. e riportando gli elementi fattuali posti a fondamento, si limita ad affermare che non si intende adottare, al momento, la misura inibitoria e invita il destinatario a monitorare con maggiore assiduità l’attività dell’esercizio e a informare le Forze dell’ordine di eventuali situazioni di pericolo. Secondo il Collegio, tale contenuto non integra né l’ammonimento tecnico tipizzato dall’art. 8 del d.l. 11/2009, convertito nella l. 38/2009, né la misura sospensiva prevista dall’art. 100 T.U.L.P.S., ma un mero invito a una maggiore collaborazione con le Forze dell’ordine. L’atto, in quanto privo di autonoma attitudine lesiva e riferito a una condotta ordinariamente esigibile dal titolare di un esercizio aperto al pubblico, non è idoneo ad arrecare il lamentato pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; l’istanza è stata respinta per l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’atto impugnato.
art. 100 T.U.L.P.S.
La misura sospensiva prevista dalla disposizione non è stata concretamente adottata, poiché l’atto si limita a rivolgere un invito alla collaborazione con le Forze dell’ordine.
art. 8 d.l. 11/2009, convertito in l. 38/2009
L’ammonimento tecnico tipizzato dalla disposizione non ricorre nel contenuto dell’atto questorile esaminato.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Sono richiamati quale fondamento della domanda di accesso e di integrale ostensione documentale, senza che l’ordinanza cautelare definisca nel merito tale domanda.
Massime di principio
- Un atto dell’autorità di pubblica sicurezza che si limiti a invitare il titolare di un esercizio aperto al pubblico a intensificare il monitoraggio dell’attività e a collaborare con le Forze dell’ordine non integra, per il solo richiamo a una disposizione attributiva di poteri, né un ammonimento tipizzato né una misura sospensiva, se non contiene una concreta prescrizione inibitoria o sospensiva.
- La qualificazione giuridica di un atto amministrativo dipende dal suo contenuto effettivo e dagli effetti prodotti, non dalla denominazione attribuitagli dal destinatario né dal mero richiamo normativo contenuto nell’atto.
- In sede cautelare, l’istanza deve essere respinta quando l’atto impugnato, per il suo contenuto meramente sollecitatorio e privo di autonoma lesività, non è idoneo a determinare un pregiudizio grave e irreparabile.
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