Sentenza n. 2301/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di concessione demaniale marittima per un’area destinata alla balneazione e per uno specchio acqueo destinato a un corridoio di lancio, nonché successiva nota di conferma e precisazione delle carenze documentali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota con cui l’amministrazione ha archiviato l’istanza presentata ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione, sostenendo di avere trasmesso tutta la documentazione richiesta nel corso di un procedimento protrattosi dal 2021 e caratterizzato da plurime richieste istruttorie. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, affermando che il preavviso avrebbe consentito di dimostrare l’avvenuta produzione della documentazione. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e carenza di motivazione, sostenendo che l’archiviazione fosse fondata sull’erronea affermazione di una risposta solo parziale alle richieste dell’amministrazione. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota con cui l’amministrazione ha confermato l’archiviazione, esplicitando le carenze documentali ritenute ostative. L’amministrazione ha eccepito anche la sopravvenuta carenza di interesse in ragione della disciplina sopravvenuta sulle concessioni demaniali marittime, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione, decidendo la controversia nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Dall’esame delle PEC e della documentazione prodotta è emerso che, alla data dell’archiviazione, non erano state integralmente soddisfatte le richieste istruttorie. In particolare, mancavano il modello D1 munito del codice di controllo richiesto, le autonome dichiarazioni sostitutive antimafia di alcuni familiari conviventi, lo studio correntometrico e un provvedimento conclusivo relativo alla valutazione di incidenza ambientale o allo screening, essendo stata comprovata soltanto la presentazione della relativa istanza. Le richieste istruttorie sono state ritenute puntuali, non irragionevoli e non sproporzionate rispetto alla natura dell’intervento e agli interessi pubblici inerenti all’utilizzo del demanio marittimo. È stato quindi escluso il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti. È stata altresì ritenuta sufficiente la motivazione dell’archiviazione, integrata dalla lettura degli atti istruttori e dalla successiva nota del 12 marzo 2026, considerata meramente esplicativa delle carenze già poste a fondamento dell’atto originario e non recante nuove ragioni ostative. La violazione dell’art. 10-bis è stata ritenuta irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, poiché, accertata la persistente incompletezza degli elementi essenziali dell’istanza, l’archiviazione costituiva esito sostanzialmente vincolato e la ricorrente non aveva dimostrato che il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto condurre a un diverso esito. La società è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 36 codice della navigazione
Disciplina il rilascio della concessione demaniale marittima richiesta dalla società; la domanda deve essere corredata dagli elementi necessari alla valutazione dell’intervento.
art. 10-bis l. 241/1990
Prevede la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; nel caso concreto la sua omissione è stata ritenuta irrilevante perché non avrebbe potuto incidere sul contenuto sostanziale dell’esito vincolato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio procedimentale derivante dall’omessa comunicazione dei motivi ostativi non comporta l’annullamento quando l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; il TAR ha ritenuto integrato tale presupposto per l’incompletezza essenziale della documentazione.
legge n. 118/2022
Richiamata dall’amministrazione tra le disposizioni sopravvenute in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime; il TAR ha omesso di esaminare l’eccezione fondata sulla sopravvenuta disciplina, decidendo il ricorso nel merito.
d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024
Richiamato, insieme alla disciplina regionale sopravvenuta, quale fondamento dell’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, non esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Nelle procedure per il rilascio di concessioni demaniali marittime, il richiedente è gravato dall’onere di presentare una domanda completa e corredata di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell’intervento, secondo il principio di autoresponsabilità del proponente.
- Le richieste di integrazione documentale sono legittime quando risultano puntualmente correlate alla natura dell’intervento e agli interessi pubblici coinvolti nell’utilizzo del demanio marittimo; esse non possono però essere utilizzate per colmare carenze sostanziali del quadro progettuale.
- La mancata produzione di documenti essenziali richiesti dall’amministrazione, quali modelli validati, dichiarazioni antimafia autonome, studi tecnici e provvedimenti conclusivi di valutazioni ambientali, giustifica l’archiviazione dell’istanza quando le carenze persistano alla conclusione dell’istruttoria.
- L’omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non determina l’annullamento del provvedimento quando, accertata l’incompletezza essenziale della domanda, l’esito dell’istruttoria sia sostanzialmente vincolato e il privato non dimostri che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.
- Una nota successiva può legittimamente esplicitare e precisare le carenze documentali già poste a fondamento dell’archiviazione, senza costituire integrazione postuma della motivazione, quando non introduca autonome e nuove ragioni ostative.
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