Sentenza n. 3907/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento della nota contenuta nella pec del 08.03.2024 con cui il dott. Palumbo Pellegrino, Capo Ufficio della Segreteria Studenti - Area Didattica Studi Umanistici - dell'Università di Napoli, Federico II, ha denegato la richiesta della ricorrente di rilascio di un attestato del proprio diploma di Laurea V.O. comprensivo della conversione dei singoli esami in CFU e relativi Settori, nonché, parzialmente, del certificato del proprio diploma di laurea Rg n. CE2023002528000093 rilasciato il 07-03.2024; nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio di un attestato integrativo del diploma di laurea di vecchio ordinamento, con conversione dei singoli esami in CFU e indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una laurea in Lettere a indirizzo moderno, settore musica e spettacolo, conseguita nel 2005 secondo il vecchio ordinamento e già attestata dall'Università come equiparata alle lauree magistrali della classe LM-45, aveva chiesto all'Ateneo un certificato che indicassero, oltre all'equiparazione, la conversione dei singoli esami sostenuti in CFU e nei relativi settori scientifico-disciplinari. La richiesta era motivata dall'esigenza di partecipare a procedure concorsuali per l'insegnamento, anche a seguito dell'esclusione da una selezione nella quale era stata contestata l'assenza di CFU riferibili alla laurea. L'Università aveva rilasciato un certificato con l'elenco degli esami e l'indicazione che il corso di studi del vecchio ordinamento non era espresso in CFU, attestando tuttavia l'equiparazione del titolo alla classe LM-45 e il valore complessivo di 300 CFU proprio delle lauree magistrali. Con la nota impugnata l'Ateneo aveva negato la conversione analitica dei singoli esami, ritenendo che nessuna disposizione vigente la consentisse. La ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 13, comma 3, del d.m. 509/1999, del d.m. 616/2017, del d.m. 9 luglio 2009 e della circolare ministeriale del 25 ottobre 2017, sostenendo che tali fonti attribuirebbero all'Università il potere-dovere di riconoscere i CFU anche per gli esami del vecchio ordinamento. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, assumendo che l'Ateneo, avendo valutato il piano di studi per l'equiparazione alla classe LM-45, avrebbe dovuto procedere anche alla conversione dei singoli esami. Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistente la propria giurisdizione, ravvisando nella richiesta l'esercizio di una valutazione tecnico-discrezionale dell'Ateneo e una posizione di interesse legittimo pretensivo. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Università.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego dell'Università, osservando che i CFU sono stati introdotti dal d.m. 509/1999 quale unità convenzionale di misura dell'impegno formativo e che le lauree del vecchio ordinamento, conseguite prima della riforma, non generano né hanno generato CFU riferibili ai singoli esami. L'art. 13, comma 3, del d.m. 509/1999 consente la valutazione e il riconoscimento degli studi del previgente ordinamento ai fini del conseguimento delle nuove lauree, ma non impone la scomposizione del percorso pregresso in CFU per ciascun esame. Anche il d.m. 9 luglio 2009 impone all'Ateneo di certificare la classe di laurea magistrale alla quale il diploma del vecchio ordinamento è equiparato, non di convertire analiticamente gli esami. L'Università aveva quindi correttamente attestato l'equiparazione del titolo alla classe LM-45, senza attribuire CFU ai singoli insegnamenti. Il TAR ha ritenuto non pertinenti il d.m. 616/2017 e la circolare ministeriale del 25 ottobre 2017, poiché riguardano specificamente i 24 CFU richiesti per determinati percorsi di accesso all'insegnamento e stabiliscono criteri di valutazione degli esami pregressi solo nell'ambito di quel percorso, non una generale conversione delle lauree vecchio ordinamento. Ha inoltre osservato che l'eventuale previsione del bando concorsuale relativa ai CFU avrebbe dovuto essere impugnata nella sede propria. I motivi sono stati pertanto ritenuti infondati. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
La controversia rientra nella giurisdizione amministrativa quando la richiesta rivolta all'Università implica l'esercizio di una valutazione tecnico-discrezionale e la posizione azionata è un interesse legittimo pretensivo.
art. 7 c.p.a.
La domanda relativa all'adozione di un atto integrativo risultante dall'esercizio di potere tecnico-discrezionale dell'Università appartiene alla giurisdizione amministrativa.
art. 5 d.m. 3 novembre 1999
Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
Il CFU è un'unità convenzionale introdotta nell'ambito del nuovo ordinamento per misurare l'impegno formativo; non costituisce una grandezza originariamente riferibile agli esami delle lauree del vecchio ordinamento.
art. 13, comma 3, d.m. 509/1999
Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1.
La disposizione riguarda la valutazione complessiva degli studi pregressi ai fini del conseguimento delle nuove lauree e non impone l'attribuzione o la certificazione di CFU per ciascun esame del vecchio ordinamento.
art. 2 d.m. 9 luglio 2009
Tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, sarà compito dell'ateneo, che ha fornito il diploma di laurea, rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea.
L'obbligo dell'Ateneo consiste nell'individuare e certificare la singola classe di laurea magistrale alla quale è equiparato il titolo del vecchio ordinamento, non nella conversione analitica dei singoli esami in CFU e SSD.
d.m. 616/2017
La disciplina individua i settori disciplinari e i CFU richiesti per specifici percorsi formativi connessi all'accesso all'insegnamento; non introduce una generale facoltà di convertire in CFU gli esami delle lauree del vecchio ordinamento.
circolare MUR B 29999 del 25 ottobre 2017
Un esame semestrale può ritenersi pari a 6 CFU, mentre un esame annuale pari a 12 CFU.
I criteri indicati riguardano la valutazione di crediti pregressi ai fini dei 24 CFU previsti dalla specifica disciplina dell'accesso all'insegnamento e non attestano una generale equivalenza dei singoli esami del vecchio ordinamento in CFU.
Massime di principio
- Le lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento, prima dell'introduzione dei CFU, non generano originariamente crediti formativi universitari riferibili ai singoli esami; l'Università può descrivere gli esami e il percorso di studi secondo l'ordinamento applicabile al momento del conseguimento, senza attribuire retroattivamente CFU analitici.
- L'art. 13, comma 3, del d.m. 509/1999 consente di valutare e riconoscere gli studi compiuti secondo i previgenti ordinamenti ai fini del conseguimento delle nuove lauree, ma non impone la parcellizzazione di tale valutazione in CFU riferiti a ciascun esame sostenuto.
- Ai sensi del d.m. 9 luglio 2009, l'Ateneo che ha rilasciato una laurea del vecchio ordinamento deve certificare, quando necessario, la classe di laurea specialistica o magistrale alla quale il titolo è equiparato; tale obbligo non comprende la conversione dei singoli esami in CFU e settori scientifico-disciplinari.
- Le disposizioni e le circolari relative alla valutazione degli esami del vecchio ordinamento in relazione ai 24 CFU richiesti per specifici percorsi di accesso all'insegnamento hanno portata settoriale e non possono essere invocate per fondare un generale diritto alla certificazione analitica dei CFU relativi a una laurea del vecchio ordinamento.
- La richiesta rivolta a un'Università di integrare una certificazione di equiparazione mediante una valutazione analitica del percorso di studi può implicare esercizio di discrezionalità tecnica e, in quanto riferita a un interesse legittimo pretensivo, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
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