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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9100/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per presunta violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (art. 495 c.p.p.): la difesa lamentava che il Tribunale di Latina aveva revocato l'ammissione della prova testimoniale indicata dalla difesa (un teste) ritenendola superflua, impedendo così all'imputato di "difendersi provando"; inoltre si sosteneva la nullità del provvedimento di revoca e la violazione dell'art. 495, comma 4 c.p.p. Per la difesa la revoca sarebbe stata ingiustificata e avrebbe inciso sulla decisione di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato che la condanna per ricettazione era basata su emergenze probatorie coerenti (dichiarazioni dell'operante di PG che aveva individuato il ricorrente alla guida del trattorino mentre estraeva da un fossato un carrello elevatore risultato provento di furto). Sul punto della revoca della prova testimoniale, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la revoca senza motivazione sulla superfluità può costituire nullità ma la parte che impugna deve dedurla immediatamente (art. 182 c.p.p.) e, se la deduzione non è tempestiva, la nullità è sanata. Inoltre la parte che impugna in Cassazione deve spiegare la decisività della prova revocata (art. 581 c.p.p., principio di specificità). Qui la difesa non ha spiegato l'effettiva decisività del teste rispetto al fatto che il ricorrente fosse stato fermato ad una distanza diversa dal rinvenimento del carrello, circostanza che i giudici di merito hanno ritenuto pacifica ma irrilevante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Tutela del diritto della difesa a "difendersi provando"; la revoca dell'ammissione di testimoni senza motivazione sulla loro superfluità può integrare una nullità di regime intermedio ma richiede immediata eccezione per non essere sanata

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo della deduzione immediata della nullità per il vizio relativo alla revoca della prova; la mancata deduzione immediata comporta la sanatoria della nullità

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Principio di specificità del ricorso per cassazione: chi impugna una ordinanza che ha negato o revocato una prova deve spiegare la decisività della prova medesima rispetto alla decisione

  • art. 111, comma 2 Cost.

    Richiamato in relazione al principio del contraddittorio e parità delle armi; la Corte lo collega all'art. 6 CEDU nell'interpretazione del diritto di difesa

  • art. 6 CEDU (parità delle armi)

    Principio sovranazionale invocato in tema di diritto di difesa e contraddittorio; la giurisprudenza italiana lo utilizza per interpretare l'art. 495 c.p.p. e l'art. 111 Cost.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma prevista per l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile

Massime di principio

  • La revoca dell'ammissione di una prova testimoniale senza adeguata motivazione può costituire nullità, ma la parte deve eccepirla immediatamente in udienza ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; in difetto la nullità è sanata
  • In Cassazione chi censura la mancata ammissione o la revoca di una prova deve indicare con precisione la decisività della prova per la decisione (principio di specificità ex art. 581 c.p.p.); mere affermazioni generiche non sono sufficienti
  • Se il fatto oggetto della testimonianza è pacifico e ritenuto irrilevante dai giudici di merito rispetto alla ricostruzione complessiva (es. una distanza di fermo rispetto al luogo del rinvenimento che non scalfisce la dinamica accertata), la mancata escussione del teste può essere giudicata non idonea a mutare il convincimento e la censura risulterà infondata
  • La Corte di Cassazione valuta la compatibilità e la coerenza delle emergenze probatorie complessive: se la condanna poggia su elementi probatori congruenti e non contraddetti, le censure sulla prova omessa o revocata sono difficilmente accolte
  • In caso di inammissibilità del ricorso sono normalmente disposte condanne alle spese e, se rilevante, somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, prima di proporre ricorso in Cassazione, è necessario valutare la sussistenza di censure specifiche e tempestive

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