Sentenza del 22/02/2016 n. 942 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Contratto di leasing - Emissione di fatture - Modifica - Scrittura privata - Operazione imponibile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'emissione di fatture conseguente a una scrittura privata con cui le parti avevano previsto la restituzione del bene acquistato dalla società e, contestualmente, la restituzione delle somme già versate. Il punto era stabilire se tale operazione costituisse una variazione in diminuzione dell'operazione imponibile originaria, riconducibile all'art. 26, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972, e se fosse possibile modificare l'IVA inizialmente applicata.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'operazione fosse riconducibile all'art. 26, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972. In caso di venir meno totale o parziale dell'operazione fatturata, il cedente può portare in detrazione l'imposta corrispondente e il cessionario deve registrare la variazione, salvo il diritto alla restituzione dell'importo pagato a titolo di rivalsa. Tuttavia, quando il venir meno dell'operazione dipende da un accordo sopravvenuto tra le parti, la variazione non può essere effettuata decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale né l'identità delle parti, ma conferma la sussistenza della disciplina di variazione IVA.
Norme richiamate
Art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione.
La restituzione del bene e delle somme versate può integrare il venir meno, totale o parziale, dell'operazione originaria e consentire la variazione in diminuzione dell'IVA.
Art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.
Quando la modifica dell'operazione deriva da un accordo sopravvenuto tra le parti, la variazione IVA deve essere effettuata entro un anno dall'operazione imponibile originaria.
Massime di principio
- La restituzione del bene e il rimborso del corrispettivo, formalizzati in un accordo tra le parti, possono costituire il venir meno dell'operazione originaria e giustificare una variazione in diminuzione dell'IVA.
- Il cedente può recuperare l'IVA mediante detrazione, mentre il cessionario deve registrare la variazione se aveva già registrato la fattura originaria.
- Quando la modifica deriva esclusivamente da un accordo sopravvenuto tra le parti, occorre rispettare il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.
- La scrittura privata deve documentare in modo chiaro la restituzione del bene, la restituzione delle somme e il collegamento con l'operazione fatturata, così da dimostrare il presupposto della variazione IVA.
- La disciplina non consente, di regola, di modificare indefinitamente una fattura originaria: il rispetto dei termini e la corretta qualificazione dell'evento sono essenziali.
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