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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21993/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di rettifica doganale emessi a seguito di controllo a posteriori su importazioni del 2019, con cui l'Ufficio ha riclassificato la merce importata dalla voce doganale indicata dalla società contribuente (8431390000, parti di macchine della voce 8428) alla diversa voce 8431200080 (parti destinate principalmente a macchine della voce 8427), recuperando maggiori dazi all'importazione. La contribuente aveva contestato gli atti, sostenendo la correttezza della propria classificazione anche sulla base di Informazioni Tariffarie Vincolanti rilasciate dall'autorità doganale olandese alla consociata estera appartenente al medesimo gruppo, riferite alla stessa merce e alla medesima nomenclatura. La CTR aveva confermato l'annullamento degli avvisi ritenendo sostanzialmente vincolanti tali ITV. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 33, 56 e 57 del Reg. (UE) n. 952/2013, per avere la CTR attribuito efficacia automatica e vincolante a ITV rilasciate a un soggetto diverso dal destinatario e, per di più, successivamente alle importazioni; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR spiegato adeguatamente le ragioni della decisione e per avere trascurato le censure sull'efficacia delle ITV soltanto nei confronti del loro destinatario. La controricorrente ha resistito e ha anche invocato un preteso giudicato esterno, eccezione respinta dalla Corte perché relativa a un diverso rapporto tributario e a diverse annualità.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di giudicato esterno, ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso sulla motivazione apparente, ma ha accolto il primo motivo. Ha affermato che l'ITV rilasciata a un terzo non è vincolante per un diverso importatore e può al più essere utilizzata come elemento di prova o argomento interpretativo, senza sostituire il giudizio autonomo sulla classificazione doganale fondato sulle caratteristiche oggettive della merce. Poiché la CTR aveva fondato la decisione quasi esclusivamente sul carattere vincolante delle ITV rilasciate alla consociata estera, la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 78 Reg. (CEE) n. 2913/92

    richiamato come base del controllo a posteriori che ha condotto alla rettifica doganale

  • art. 33 Reg. (UE) n. 952/2013

    le informazioni tariffarie vincolanti sono vincolanti solo nei confronti del destinatario della decisione e per le merci per cui le formalità doganali siano espletate dopo la data di efficacia

  • artt. 56 e 57 Reg. (UE) n. 952/2013

    richiamati dalla ricorrente per sostenere che la classificazione doganale deve seguire le regole della nomenclatura combinata e non può essere vincolata da ITV di terzi

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per censurare l'insufficienza/assenza di motivazione della decisione tributaria

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo per nullità della sentenza

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato per escludere la doppia conforme quale ostacolo alla deduzione del vizio di motivazione apparente

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'attestazione di passaggio in giudicato allegata dalla controricorrente

  • Reg. (CEE) n. 2658/1987

    indicato come riferimento fondamentale della nomenclatura combinata e della classificazione tariffaria

  • Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)

    richiamato quale fonte della disciplina delle ITV e della classificazione doganale

  • art. 243 Reg. (CEE) n. 2913/92

    richiamato nel passaggio sulla possibilità di utilizzare una ITV di terzi come mezzo di prova nel contenzioso doganale

Massime di principio

  • La classificazione doganale delle merci deve essere effettuata in base alle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto, desumibili dal testo della voce della nomenclatura combinata e dalle note di sezione o di capitolo, non già in base a criteri meramente soggettivi o all'uso solo possibile del bene.
  • L'Informazione Tariffaria Vincolante produce effetti giuridici vincolanti soltanto nei confronti del suo destinatario e con riguardo alle merci e alle operazioni doganali per cui la decisione è efficace; non vincola automaticamente soggetti diversi, neppure se appartenenti al medesimo gruppo societario.
  • Una ITV rilasciata a un terzo può essere utilizzata dal giudice come elemento di prova o come fonte interpretativa a supporto di altri argomenti, ma non può costituire da sola il fondamento decisivo della classificazione tariffaria della merce importata da un diverso operatore.
  • Il legittimo affidamento dell'importatore nella classificazione doganale non può fondarsi, di per sé, sull'esistenza di una ITV rilasciata ad altro soggetto per gli stessi prodotti; occorre comunque un autonomo riscontro nella disciplina doganale applicabile e nelle caratteristiche della merce.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter logico della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile e coerente con l'oggetto del gravame non determina nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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