Cassazione Penale, Ordinanza n. 13963/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento esecutivo il Tribunale per i minorenni di Salerno aveva respinto la domanda, proposta nell'interesse del condannato, di declaratoria di nullità o inefficacia di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, sostenendo che tale atto fosse stato superato da un successivo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Salerno. Il giudice aveva inoltre rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale della Corte d'appello di Napoli a provvedere sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e aveva negato la richiesta di far decorrere da un diverso momento il termine di trenta giorni per presentare istanze di misure alternative alla detenzione. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 663, 665, comma 4, e 671 c.p.p., contestando gli effetti del provvedimento di cumulo e la competenza del giudice dell'esecuzione; 2) violazione dell'art. 666 c.p.p. e omessa pronuncia sulla decorrenza del termine utile per richiedere misure alternative, sostenendo che la doglianza non fosse generica, aspecifica o manifestamente infondata. La difesa depositava anche memoria per contrastare la preliminare prospettazione di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata perché, una volta emesso il successivo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, il precedente ordine di esecuzione risultava assorbito nel nuovo titolo esecutivo, con conseguente unificazione dei titoli. Ha inoltre affermato che il termine per proporre istanze di misure alternative decorre ex lege dalla notifica del secondo ordine, che ingloba il primo. Quanto alla competenza, ha richiamato il principio di perpetuatio jurisdictionis. Ha quindi escluso che le censure difensive, ripetitive e aspecifiche, fossero idonee a scardinare la motivazione del provvedimento impugnato. È stata disposta anche l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003 in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 663 c.p.p.
richiamato dalla difesa come norma relativa agli effetti dell'ordine di esecuzione e al rapporto con i provvedimenti di cumulo
art. 665, comma 4, c.p.p.
richiamato dalla difesa per sostenere la questione di competenza del giudice dell'esecuzione
art. 671 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti
art. 666 c.p.p.
richiamato dalla difesa per dedurre omessa pronuncia e vizio della decisione sul termine per le misure alternative
art. 656 c.p.p.
«l'emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, prima della valutazione dell'istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata»
la Corte richiama questo principio per affermare che il nuovo provvedimento di cumulo assorbe il precedente titolo e consente la presentazione di una nuova istanza di misure alternative
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
richiamato per l'annotazione a tutela dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In tema di esecuzione delle pene detentive, l'emissione di un successivo provvedimento di unificazione di pene concorrenti produce l'assorbimento del precedente ordine di esecuzione, determinando una novazione del titolo esecutivo.
- Quando il titolo esecutivo è sostituito da un provvedimento di cumulo che ingloba il precedente, il termine per proporre istanze di misure alternative decorre dalla notifica del nuovo ordine di esecuzione.
- La competenza del giudice dell'esecuzione è governata dal principio di perpetuatio jurisdictionis, che impedisce di ritenere spostata la competenza per effetto di successive vicende del titolo esecutivo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in contestazioni reiterative, aspecifiche e non idonee a confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi della decisione impugnata.
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