Cassazione Penale, Sentenza n. 51242/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza di appello che aveva confermato l'assoluzione di molti imputati e l'insussistenza dei reati di falso, ricettazione, associazione per delinquere e la responsabilita' amministrativa ex d.lgs. 231/2001 a carico di Telecom. Le censure principali riguardavano (i) la qualificazione delle stampe/fotocopie di documenti come non riconducibili al delitto di falso e la mancata considerazione del concorso tra falso e truffa; (ii) la mancata valutazione che le fotocopie potessero avere apparenza di originali, anche alla luce del decreto "Pisanu"; (iii) l'erronea esclusione della ricettazione in presenza di documenti di presunta origine illecita; (iv) l'erronea esclusione della responsabilita' amministrativa dell'ente ai sensi dell'art.25-octies L.231/2001; (v) la presunta omissione motivazionale riguardo alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando le valutazioni di merito. In sintesi: le stampe su fogli A4 o le fotocopie inviate via fax costituivano "simulacri" o semplici riproduzioni non dotate di apparenza di originalita' né utilizzate come tali, per cui non sussisteva il delitto di falso; non emerse prova di documenti genuini materialmente o ideologicamente contraffatti o di documenti provento di furto, sicche' non ricorrevano i presupposti della ricettazione; la condotta ricostruita era piu' congruamente inquadrabile (ove rilevante penalmente) come truffa in danno di Telecom, reato peraltro non contestato in dibattimento e non oggetto di contraddittorio compiuto; ai fini dell'art.167 D.lgs.196/2003 mancava il "nocumento" richiesto dalla norma; la responsabilita' amministrativa ex 231/2001 non poteva essere riconosciuta in assenza dei reati-fine necessari. Inoltre la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e' rimasta nella discrezionalita' del giudice di merito e la Corte ha ritenuto motivata (anche implicitamente) la decisione di non rinnovare.
Norme richiamate
art. 476 c.p.
Norma sul delitto di falsificazione in atti pubblici; la Corte ha ritenuto non integrata la fattispecie perche' le stampe/fotocopie non avevano apparenza di originalita' né venivano usate come tali.
art. 482 c.p.
Norma sulla falsificazione di carte d'identità e simili; applicazione esclusa per le ragioni anzidette (simulacri/fotocopie non utilizzate come originali).
art. 485 c.p.
Falsificazione di scritture private: la Corte ha valutato che non ricorressero i presupposti per qualificare come falso le copie e le stampe impiegate.
art. 491-bis c.p.
"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici"
Richiamata per escludere che le matrici elettroniche utilizzate potessero qualificarsi come documenti informatici pubblici con efficacia probatoria; la Corte ha ritenuto che la semplice elaborazione a computer non rendo' il prodotto 'documento informatico pubblico'.
art. 648 c.p. (ricettazione)
Per la configurazione della ricettazione e' necessaria la provenienza illecita del bene/documento; la Corte ha ritenuto che non risultasse provata la provenienza illecita dei documenti o che la condotta non rientrasse nei presupposti di questa fattispecie.
art. 640 c.p. (truffa)
La ricostruzione dei fatti in primo grado indicava che le condotte potevano rientrare nella truffa (artificio e raggiro ai danni di Telecom), ma tale fattispecie non era stata contestata dal P.M. in posizione di 'reato-fine' con il necessario contraddittorio.
art. 167 D.lgs. 196/2003
"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ... se dal fatto deriva nocumento"
Per il reato di trattamento illecito di dati personali e' richiesto il nocumento alla persona cui i dati si riferiscono; la Corte ha condiviso che nel caso non fosse stato provato il nocumento necessario.
art. 24-bis co. 3 e art. 25-octies L. 231/2001
Norme sulla responsabilita' amministrativa degli enti per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; la Corte ha ritenuto che senza reati-fine provati (es. ricettazione/falso) non potesse sussistere la responsabilita' dell'ente.
Decreto "Pisanu" (d.l. 27 luglio 2005, n.144 conv. L. 31 luglio 2005, n.155)
Normativa che ha inasprito le procedure di identificazione per le SIM; la Corte ha ritenuto che il decreto non trasformi la fotocopia privata in documento avente valore di autentica né attribuisca ai dealers la qualifica di pubblici ufficiali abilitati ad attestare conformita'.
art. 603 c.p.p.
Prevede la rinnovazione del dibattimento in Cassazione in casi di assoluta necessita'; la Corte ha confermato la discrezionalita' del giudice di merito nel valutare e ritenuto non fondata la doglianza circa la mancata rinnovazione.
art. 521 c.p.p.
Norma sul mutamento del fatto in giudizio; richiamata per il principio che il giudice non puo' riconoscere reati diversi o nuovi rispetto a quelli contestati senza violare i diritti dell'imputato.
art. 416 c.p.
Associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che il programma criminoso descritto dal P.M. non fosse stato provato nei termini e nella natura contestata in atto di accusa.
Massime di principio
- La mera produzione o stampa su foglio (fotocopia o stampa da file) di un documento non equivale automaticamente a 'falso' penalmente rilevante: per il reato di falso e' necessario che la copia abbia apparenza di originalita' o sia utilizzata come se fosse originale.
- Quando la falsificazione o la riproduzione servono come 'artificio' per una truffa, si deve valutare il concorso tra reati (falso, truffa); tuttavia la qualificazione formale delle fattispecie deve risultare dagli atti di accusa e dal contraddittorio, non puo' essere sostituita dal giudice di merito.
- La ricettazione richiede la prova della provenienza illecita del bene/documento; l'assenza di prova di tale origine esclude la fattispecie.
- Per i reati contro la privacy (art.167 D.lgs.196/2003) e' necessario che dal trattamento illecito derivi un nocumento alla persona interessata; l'assenza di nocumento puo' escludere la punibilita'.
- La responsabilita' amministrativa degli enti ex d.lgs.231/2001 prescinde dall'accertamento di condotte aziendali idonee solo se sono provati i reati-fine richiesti; senza reati-fine accertati non sussiste la responsabilita' dell'ente.
- Le richieste di rinnovazione del dibattimento in sede di legittimita' sono soggette a rigorosa discrezionalita' del giudice del merito: devono essere motivate e dimostrare l'assoluta necessita' per risultare ammissibili.
- L'adozione di procedure amministrative piu' attente (es. Decreto Pisanu) non trasforma automaticamente atti e fotocopie private in documenti aventi valore pubblico o in strumenti idonei a far sorgere un reato di falso se manca l'apparenza di originalita' e l'uso come originale.
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